Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 69
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché l' opera finanziata non rientrasse nella categoria delle opere di pubblica utilità, bensì fra quella delle opere pubbliche non di competenza comunale di cui al combinato disposto dell' articolo 75, comma 1, e dell' articolo 76 della citata legge regionale n. 63 del 1977, sempreché la relativa spesa sia stata posta a carico del capitolo di bilancio pertinente.