Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 68
1.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge regionale 2 maggio 1988, n. 26
, in conformitą alle previsioni contenute nell'
articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35
, come modificato dall'
articolo 37 della citata legge regionale n. 26 del 1988
.