Art. 63
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell' entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari dell' immobile distrutto o demolito a causa degli eventi sismici, ma non di quello ricostruito con i suddetti benefici contributivi, sono fatti salvi purché l' immobile realizzato appartenga ad uno o più componenti il nucleo familiare del beneficiario ovvero a soggetti legati a questo da vincolo di parentela o di affinità.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima delle data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.