Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 61
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore degli eredi che hanno omesso di ripetere la domanda del << de cuius >>, ai sensi dell' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché, alla predetta data, risulti che i medesimi abbiano comunque ripetuto la predetta domanda, ancorché dopo l' erogazione del contributo loro concesso.
2. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979 n. 35, in favore degli eredi dei soggetti proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici deceduti dopo aver presentato la domanda di contributo.