1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi previsti dalle norme ordinate sotto il
Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono essere concessi anche a coloro che siano titolari di vani produttivi - ivi compresi quelli adibiti a deposito o a magazzino - non inseriti in edifici ad uso misto, andati distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i quali abbiano presentato la relativa domanda prima dell' entrata in vigore della presente legge e risultino beneficiari dei contributi di cui alla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per l' alloggio dagli stessi posseduto.