Art. 59
1. I contributi in conto capitale eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei limiti dell' importo risultante dal progetto approvato e cumulativamente nei limiti dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, purché l' importo del contributo erogato sulla base del verbale di accertamento danni sia stato portato in detrazione dall' importo dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.