Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 58
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in seguito a provvedimento favorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che annetteva i richiedenti ai predetti benefici limitatamente all' ammontare dei danni risultanti dal verbale di accertamento, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché siano stati disposti applicando le disposizioni ordinate sotto il Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977.