Art. 54
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, le erogazioni disposte dai funzionari delegati al pagamento delle spese connesse agli interventi nelle zone terremotate, in difformità dalle istruzioni impartite dalla Segreteria generale straordinaria in ordine alle modalità da seguire per il pagamento delle spese relative ad opere ed interventi pubblici, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorché i relativi ordinativi siano stati emessi in assenza di documentazione giustificativa.
2. La sanatoria di cui al presente articolo opera anche se a giustificazione della spesa sia stata allegata al rendiconto la sola quietanza di entrata al bilancio dell' Ente per l' intero importo dell' ordinativo tratto sull' ordine di accreditamento emesso a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, a condizione che il funzionario delegato produca la documentazione comprovante l' intero utilizzo da parte dell' Ente percettore della somma ad esso erogata. In mancanza della predetta documentazione può essere prodotta una dichiarazione del funzionario delegato attestante l' intero utilizzo da parte del percettore delle somme ad esso erogate conformemente alle finalità in base alle quali è stata disposta l' erogazione delle somme medesime.