Art. 53
1. I Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti pubblici e privati che siano obbligati a restituire somme indebitamente percepite dalla Segreteria generale straordinaria, per le finalità previste dalle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, hanno facoltà di rateizzare il proprio debito subordinatamente al rilascio dell' autorizzazione da parte della medesima Segreteria generale straordinaria, fino a sei annualità consecutive, senza maggiorazione di interessi e senza prestazione di garanzia.
3. In caso di omesso pagamento di una rata del debito, l' ente autorizzato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l' ammontare residuo della somma dovuta.