1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'
articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per carenza di atti relativi al procedimento, conseguono validità mediante l' acquisizione tardiva degli atti stessi.