Art. 50
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, conseguenti agli eventi sismici del 1976, sostenute, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni, anche in assenza di specifica domanda di contributo del titolare dell' immobile, per il recupero statico e funzionale di edifici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché i lavori stessi si siano resi urgenti e necessari a causa di una pericolosa situazione geologica.
2. La domanda per ottenere il rimborso va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L' erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 94, comma 1, L. R. 37/1993