Art. 46
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere compensi e rimborsi, a erogare contributi e ad assumere spese dirette a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociologico, tecnico, storico, artistico e culturale che presentino interesse per la Regione e che siano attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici.