Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 44
 
1. Qualora in seguito agli eventi sismici del 1976, per la ricostruzione delle unitā immobiliari negli ambiti edilizi di intervento unitari, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, si sia reso necessario, per imprescindibili esigenze di natura geologica, realizzare nel territorio del Comune di Vito d' Asio, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un muro di sostegno per garantire la sicurezza degli insediamenti abitativi, l' Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere le relative spese, in via di sanatoria, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. A tal fine il Comune di Vito d' Asio deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della documentazione giustificativa.
3. Per le finalitā del presente articolo l' Amministrazione regionale č autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Vito d' Asio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.