1. Al
comma 2 dell' articolo 169 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all' emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine. >>.