1. Le domande di trasferimento dei contributi eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine indicato dall'
articolo 168, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono fatte valide agli effetti dell' applicazione, in regime di ultrattivitą, delle disposizioni abrogate in materia di trasferimento dei contributi, qualora gli interessati avessero erroneamente presentato, entro il predetto termine, domanda di trasferimento in un Comune per il quale la legge non consentiva il rilascio dell' autorizzazione e la nuova domanda, prodotta oltre il termine in questione, sia stata presentata allo scopo di rimediare all' erronea indicazione del Comune contenuta nella precedente domanda.