1. All'
articolo 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'
articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori. >>.