Art. 38
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'
articolo 50, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, pervenute alla Segreteria generale straordinaria per il tramite del Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve agli effetti contributivi purché presentate al Comune medesimo entro i termini utili ivi fissati.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria generale straordinaria sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
4. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al parere negativo della Segreteria generale straordinaria, sono annullati e, per l' effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi, utilmente presentate alla Segreteria generale straordinaria, sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996