1. Le disposizioni contenute nell'
articolo 48 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche agli edifici adibiti agli usi di cui all'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che non si siano potuti completamente recuperare a causa dell' applicazione dei parametri di contenimento della spesa stabiliti in via amministrativa per gli interventi sugli edifici di pregio ambientale, storico, artistico e culturale, catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, o per altre ragioni comunque connesse all' esaurimento delle disponibilitą finanziarie.