Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 37
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 48 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche agli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che non si siano potuti completamente recuperare a causa dell' applicazione dei parametri di contenimento della spesa stabiliti in via amministrativa per gli interventi sugli edifici di pregio ambientale, storico, artistico e culturale, catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, o per altre ragioni comunque connesse all' esaurimento delle disponibilitą finanziarie.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 37/1993