1. Al
comma 1 dell' articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva č determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi č revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale č revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualitā costanti eventualmente concesso. >>.