Art. 3
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1, purché siano state presentate entro il 31 ottobre 1977.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, ed aggiornati avuto riguardo all' indice dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori, ai contributi così determinati vanno posti in detrazione gli importi relativi ai contributi erogati ai sensi della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.