Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 29
 
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole << non superiore a lire 15.000.000 per alloggio >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a lire 25.000.000 per alloggio >>.