Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 24
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, coś come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell' Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronunce rese dal collegio arbitrale o dall' autorità giudiziaria, anche se non liquidate nel lodo o nella sentenza o con separata ordinanza del collegio, ivi comprese le spese per consulenze tecniche o per interessi o di patrocinio legale o di altro genere.