Art. 23
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformitą alle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 2 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.