Art. 22
4. Le richieste dei Comuni eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall'
articolo 5, secondo comma, della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 91, sono fatte salve agli effetti dell' accreditamento delle somme da rimborsare ai soggetti aventi diritto.