2. Nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1990, n. 2851/SGS, l' Amministrazione regionale č autorizzata altresė a rimborsare le spese di ripristino delle aree occupate da insediamenti provvisori, sostenute direttamente dai proprietari anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, pur in carenza della autorizzazione sindacale di cui all'
articolo 2, quinto comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.