Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 20
 
1. Le domande presentate ai sensi dell' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle quali sia stata disposta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l' assegnazione di massima del relativo finanziamento, sono fatte valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo ancorché il soggetto richiedente difettasse, alla data degli eventi sismici, del requisito della personalità giuridica e quantunque l' unità immobiliare, pur essendo destinata, alla medesima data, agli usi di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, non lo fosse in modo conforme alle finalità esclusive o preminenti del soggetto proprietario.
2. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico dell' intero edificio in cui è inserita l' unità immobiliare di cui al comma 1.