Art. 19
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata e finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici adibiti prevalentemente agli usi di cui all'
articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali risultino parzialmente riparati con i benefici della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L' intervento di recupero è ammesso a finanziamento anche nel caso di destinazione a finalità sociali, di carattere ricreativo o culturale, di vani che, alla data degli eventi sismici, erano destinati ad altro uso, sempreché la porzione di edificio interessata dal mutamento della destinazione d' uso abbia una estensione, in termini di superficie, inferiore a quella adibita alla medesima data agli usi di cui all'
articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune nel cui territorio è situato l' edificio interessato dall' intervento.
5. È fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d' uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
6. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i benefici concessi ai sensi della citata
legge regionale n. 30 del 1977 per la riparazione degli edifici considerati dal presente articolo.