1. In deroga alle disposizioni contenute nell'
articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici previsti dagli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano alienato, prima dell' entrata in vigore della presente legge, la quota di proprietà dell' alloggio posseduta in costanza di procedimento contributivo agli altri comproprietari, ancorché per il medesimo alloggio abbiano usufruito delle provvidenze di cui alla
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.