Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 15
1. Le domande utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dai soggetti che non siano in grado di dar corso ai lavori di riparazione a causa delle precarie condizioni socio - economiche in cui versa il proprio nucleo familiare, dovute alla presenza di componenti disoccupati o infermi di mente o inabili, titolari di reddito minimo, sono valide ai fini della fruizione alternativa, rispetto al mutuo agevolato di cui all' articolo 14 della citata legge regionale n. 2 del 1982, dell' intervento pubblico di riparazione da parte del Comune avente per oggetto l' esecuzione diretta delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, nei limiti di quanto necessario al raggiungimento del minimo abitabile, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in supero di spesa rispetto ai limiti parametrici stabiliti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35. Le opere della cui esecuzione si tratta sono solamente quelle previste dal progetto approvato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' accesso ai benefici previsti dal precedente articolo è limitato a coloro le cui precarie condizioni familiari sono attestate dal Sindaco del Comune presso il quale è stata presentata la domanda di cui al comma 1, ed è subordinato alla conferma espressa dell' intervento manifestata entro trenta giorni dall' invito all' uopo rivolto dal Sindaco agli interessati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 1, L. R. 37/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 2, L. R. 37/1993