Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 12
 
1. Le provvidenze per il recupero statico e funzionale dei vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche nel caso siano diversi i proprietari delle unità abitative e di quelle produttive in un unico edificio.
3. Ai fini della determinazione delle provvidenze per il ripristino di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all' attività aziendale.
4. Le domande di contributo eventualmente presentate in tempo utile anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
6. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fatti salvi a tutti gli effetti.