Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 11
 
1. Nei casi previsti dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che in qualità di successori per causa di morte abbiano utilmente ripetuto la domanda presentata dal " de cuius" e la stessa risulti astrattamente accoglibile ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dovrà essere presentata dagli interessati, per i casi di ordinanza di demolizione già notificata, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza di demolizione venga notificata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
4. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche in favore dei successori << mortis causa >> che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ripetuto la domanda del << de cuius >>.