Art. 11
2. La domanda di contributo ai sensi della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 dovrà essere presentata dagli interessati, per i casi di ordinanza di demolizione già notificata, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza di demolizione venga notificata in data successiva all' entrata in vigore della presente legge, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
4. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche in favore dei successori << mortis causa >> che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ripetuto la domanda del << de cuius >>.