Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 1
 
1. Per gli edifici di proprietà comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano in stato di sospensione dei lavori di recupero statico e funzionale nonché di restauro architettonico, non si applicano i parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/SGS qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al rinvenimento di reperti di interesse archeologico, storico e culturale.