1. Le disposizioni contenute nell'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 49, sono estese ai soggetti che nell' ambito degli uffici di ragioneria svolgono compiti di riscontro amministrativo - contabile dei rendiconti dei funzionari delegati alle spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici.