Legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 14
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le opere ivi previste sono finanziabili anche quando siano finalizzate alla ricostruzione o alla riparazione di edifici assistiti dai benefici recati da leggi statali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.