﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 settembre 1991

      , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi statali</span></p><a name="art56"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  56</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  58  della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41,  è  autorizzata  la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 4002 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 1.500  milioni  si  provvede mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  4001  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991, corrispondente a parte della  quota  non  utilizzata  al  31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6  e  11, ottavo comma  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10 con decreto  dell' Assessore  alle  finanze  n.  11  del  13 febbraio 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Produzioni vitivinicole(programmi 3.1.4.  e 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata  la  spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 6540 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del  bilancio per     l' anno   1991,   il   cui    stanziamento    viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni  per   l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni  mediante  storno  di  pari importo dal capitolo 6765 dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991,  corrispondenti  alla  quota  non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai  sensi  degli articoli 6 e 11, ottavo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.   10,   con   decreto     dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.  48,  così  come  sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30  luglio  1986,  n. 31, è autorizzata  la  spesa  di  lire  1.753  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per   l' anno  1991,  è  istituito  alla  Rubrica   n.   24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il capitolo 8048 (2.1.235.3.10.23.) e  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti  all' Ente  per  lo  sviluppo dell' artigianato  per  la  concessione  di  contributi  una tantum in  conto  capitale  per  investimenti  alle  imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra  le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate   nell' articolo 12, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni  -  fondi  statali   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.753 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 1.600  milioni  mediante  prelevamento  di  pari    importo   dell' apposito  fondo  globale   iscritto   sul    capitolo 8920 dello stato di previsione della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e   del    bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 -   dell' elenco    n. 5 allegato ai bilanci medesimi),  corrispondente  alla    quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita  ai    sensi degli articoli 7 e 11, ottavo  comma,  della  legge    regionale  20  gennaio   1982,   n.   10,   con   decreto    dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) per  lire  153  milioni  mediante   l' iscrizione   della    maggiore entrata di pari importo accertata  sul  capitolo    479 dello stato di previsione dell' entrata  dei  bilanci    precitati,  in  relazione  alla   maggiore   assegnazione    disposta dallo Stato a valere  sui  fondi  stanziati  con    l' articolo 4, comma 1, della legge  5  luglio  1990,  n.    174.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi nel settore del turismo(programmi 3.4.4.  e 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  2,  primo comma, lettere a) e b),  della  legge  regionale  25  agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni,  è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8434 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente  elevato  di lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3,  primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto  1965, n. 16,  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8536  (2.1.238.3.10.24.)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei  CAI,  di enti pubblici e di associazioni  per le opere di sistemazione speleologica  per  la  costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature  e  degli impianti relativi alla ricettività sia interna che  esterna delle  cavità  naturali  di  interesse  turistico  -  fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di  competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  18  della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35,   così   come modificato dall' articolo 64, è  autorizzata  la  spesa  di lire 750 milioni per l' anno  1991  per  la  concessione  di contributi  in   conto   capitale   ai   soggetti   di   cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima  legge regionale n. 35/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  8447  (2.1.243.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a società  ed associazioni   che   esercitano   attività   di   interesse turistico, per  la  realizzazione,  nei  territori  montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma,  lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16,  così come sostituito dall' articolo 1  della  legge  regionale  9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni  per   l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  18  della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35,   così   come modificato dall' articolo 64, è  autorizzata  la  spesa  di lire 500 milioni per l' anno  1991  per  la  concessione  di contributi  in   conto   capitale   ai   soggetti   di   cui all' articolo 38, comma 1, lettera b), della medesima  legge regionale n. 35/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  8448  (2.1.232.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto  capitale  a  Province, Comuni,  Enti  provinciali  per  il  turismo,   Aziende   di promozione  turistica  ed  altri  enti   pubblici   per   la realizzazione, nei territori montani, delle  opere  previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b)  della  legge regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  così  come  sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n.  20 - fondi statali  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> All' onere complessivo di lire 2.500 milioni  previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante  prelevamento  di pari importo   dall' apposito  fondo  globale  iscritto  sul capitolo 8920 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato ai  bilanci  medesimi),  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai  sensi  degli articoli 7 e 11, ottavo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.</p></p></p></body></html>