﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 settembre 1991

      , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi per la ricostruzionee la rinascita delle zone terremotate</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Metanizzazione delle zone montane(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti  dall' articolo  3,  primo comma, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituita dall' articolo 1 della  legge  regionale 27  dicembre  1986,  n.  60,  ivi  compresi  gli  interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge  regionale 31  ottobre  1986,  n.  46,  da   realizzarsi   nelle   zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 2661 dello stato  di  previsione  delle  spese  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  5.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nella denominazione del  precitato  capitolo  2661  la locuzione  &lt;&lt;    Contributi    &gt;&gt;   viene   sostituita   dalla locuzione &lt;&lt;  Spese e contributi  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per opere igienico - sanitariprogramma (4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  72  della legge regionale 1  febbraio  1991,  n.  4,  è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   10.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8723  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento  viene  conseguentemente,   elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitolo  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87per lo sviluppo della montagna(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2.  e 3.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni  per  l' anno 1991  per  iniziative  da attuare nel settore dell' industria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  23 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  7357  (2.1.243.5.10.28)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  per  gli incentivi  agli  investimenti  delle   imprese   industriali ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  5.000  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni  per   l' anno  1991  per  iniziative  da attuare nel settore dell' artigianato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  8047  (2.1.243.5.10.23)  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto capitale per incentivi agli  investimenti  delle  imprese  artigiane  ubicate   nei territori di cui  all' articolo  2,  comma  3,  della  legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per  l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 19 bis  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35,  come  inserito  con l' articolo 42, comma 1,  della  legge  regionale  9  luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991, alla Rubrica  n.  25 -  programma  3.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8313   (2.1.243.3.10.25)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale per  incentivi agli investimenti  delle  imprese  commerciali  ubicate  nei territori di cui all' articolo 19 bis, comma 1, della  legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con   l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29  &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste  dagli  articoli  18,  così come modificato dall' articolo 64 della  presente  legge,  e 38, comma 1, lettera a), della legge  regionale  31  ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8449   (2.1.243.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a società  ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione,  nei  territori  montani  delle  opere previste dall' articolo 2, primo comma,  lettera  a)  e  b), della legge regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  così  come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale  9  agosto 1967, n.  20   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge  regionale  13  dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire  4.000  milioni per l' anno 1991, per gli incentivi agli investimenti  delle imprese  artigiane  da  realizzare   nelle   aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  8034  (2.1.235.3.10.23)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti  all' Ente  per  lo  sviluppo dell' artigianato  per  la  concessione  di  contributi  una tantum in conto capitale  per  incentivi  agli  investimenti delle  imprese  artigianali  ubicate  nelle  aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per lo sviluppo industrialedelle zone montane(programma 3.2.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale  11   novembre   1965,   n.   24,   e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 1.000 milioni per   l' anno  1991,  per  iniziative  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7419 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  16  della legge regionale 29  luglio  1976,  n.  35,  come  sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977,  n. 7,  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 6828 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' onere complessivo  di  lire  22.000  milioni  per l' anno 1991, previsto dagli articoli 49, 51, 52, 53 e 54 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal  capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt; dello stato di previsione  precitato  il cui  importo  corrisponde  a  parte  della  quota  di   lire 133.315.910.290  non  utilizzata  al  31  dicembre  1990   e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Relativamente agli oneri previsti dall' articolo 50 si dispone quanto segue:<p style="text-align: justify;">a) all' onere complessivo di  lire  10.500  milioni  per  il    triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500  milioni    che ne deriverà per gli anni dal 1994  al  1996,  e  dal    1998 al 2002, e alla quota  di  lire  2.199  milioni  per    l' anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di  pari    importo, dal capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo di  solidarietà  per    la ricostruzione, lo sviluppo economico e  sociale  e  la    rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito  con  i    contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato   &gt;&gt;    dello stato di previsione precitato;</p><p style="text-align: justify;">b) all' onere di lire 1.301 milioni  per   l' anno  1997  si    provvede con la cessazione, per pari  importo,  di  parte    del limite di impegno di lire 2.000  milioni  autorizzato    con l' articolo 11  della  legge  regionale  18  novembre    1987, n. 38;</p><p style="text-align: justify;">c) all' onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003  al  2010    si provvede con la cessazione, per  lire  3.000  milioni,    del limite di pari importo autorizzato  con   l' articolo    146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982,    n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di  parte    del limite di impegno di lire 2.000  milioni  autorizzato    con l' articolo 148, primo comma, della legge regionale 1    settembre 1982, n. 75.</p></p></p></p></body></html>