﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 settembre 1991

      , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi che non comportano maggiori oneri</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Spese finanziate con mutui</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Autorizzazione di spese finanziate con mutuo(programmi 0.1.3., 1.1.2.  e 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3,  primo comma della legge regionale  27  dicembre  1986,  n.  60  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  7.000  milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno  1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2323  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993,  il cui stanziamento viene, conseguentemente,  elevato  di  lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di  lire  5.000  milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  4,  primo comma, della legge regionale 3  settembre  1984,  n.  48,  e dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio  1985,  n. 22, è autorizzata  la  spesa  di  lire  2.500  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per   l' anno  1991  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria  2.1. - Sezione X - il capitolo  3711  (2.1.210.3.10.17.)  con  la denominazione   &lt;&lt;    Spese   per   la   realizzazione,    il completamento e l' ammodernamento di opere di viabilità  di interesse regionale finanziato con contrazione di mutuo  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n.  20,  così  come  integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16  agosto  1982,  n. 53, e dall' articolo 53  della  legge  regionale  11  maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 1152 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  5.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Alla copertura dell' onere complessivo di lire  14.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  7.500  milioni  per l' anno 1991, lire 5.000 milioni per  l' anno  1992  e  lire 2.000 milioni per l' anno 1993  si  provvede  con  la  quota corrispondente delle riduzioni dei fondi globali iscritti al capitolo  8920  dello  stato  di  previsione   della   spesa precitato (Partite nn. 22 e 24 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) previste dalla tabella &lt;&lt;   D   &gt;&gt;,  di  cui all' articolo 5.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Spese finanziate con storni e rideterminazioni di spesa</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore agricolo(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5.  e 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  22  della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni  ed integrazioni, è autorizzata la spesa di  lire  150  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 150  milioni  fa  carico  al capitolo 6751 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  150 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dagli articoli 2 e  3  della legge  regionale  20  luglio  1967,  n.  16,  e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spese  di lire 300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 6470 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  4,  primo comma, della legge regionale  23  agosto  1985,  n.  45,  è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 6587 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  200 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi   dell' articolo  4, commi 1 e 2, lettera a), della legge  8  novembre  1986,  n. 752, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire 120  milioni  fa  carico  al capitolo 6774 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  120 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5,  comma  1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19,  è autorizzata la spesa di lire 1.153 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 1.153 milioni fa carico  al capitolo 6336 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.153 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>12.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è  autorizzata la spesa di lire 12 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Il predetto onere di lire 12  milioni  fa  carico  al capitolo 6442 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire  12 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> All' onere complessivo di lire 2.635 milioni previsto dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 si provvede come segue:<p style="text-align: justify;">a) per lire 1.300 milioni mediante storno dai capitoli  6588    e 6602 dello stato di previsione della spesa del bilancio    pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per    l' anno 1991,   dell' importo  di  lire  300  milioni  e,    rispettivamente, dell' importo  di  lire  1.000  milioni,    corrispondente alle quote non utilizzate al  31  dicembre    1990 e trasferite ai  sensi   dell' articolo  6,  secondo    comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10,  con    decreto dell' Assessore all' agricoltura  n.  22  del  24    gennaio 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 600 milioni mediante storno dai capitoli 6589  e    6591 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per    l' anno 1991,   dell' importo  di  lire  200  milioni  e,    rispettivamente,   dell' importo  di  lire  400  milioni,    corrispondente alla quota, e,  rispettivamente,  a  parte    della  quota  non  utilizzata  al  31  dicembre  1990   e    trasferita ai sensi   dell' articolo  6,  secondo  comma,    della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto    dell' Assessore all' agricoltura n. 75  del  15  febbraio    1991;</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 735 milioni mediante storno di pari importo  dal    capitolo 6330 dello stato di previsione della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e   del    bilancio per l' anno 1991.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Teatri stabili di prosa(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  conformità  alle  disposizioni  del  decreto  29 novembre 1990 del Ministro del turismo e  dello  spettacolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata  a  partecipare, in qualità di socio fondatore, in base ai nuovi statuti, al teatro  stabile  del Friuli - Venezia Giulia  ed  al  Teatro stabile sloveno di Trieste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai sensi   dell' articolo  2  del  precitato  decreto, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  altresì   a conferire agli enti medesimi le somme  per  la  costituzione del fondo di dotazione.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità di cui al comma 2 è  autorizzato  il conferimento dell' importo di lire 150 milioni per il  fondo di  dotazione  del  Teatro  stabile  di  prosa  del   Friuli - Venezia Giulia, ed il conferimento di lire 100 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 sono istituiti - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VI - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 5601 (2.1.254.3.06.06) con la  denominazione  &lt;&lt;     Concorso  nella  costituzione  del  fondo  di   dotazione    dell' Ente autonomo  del  Teatro  stabile  di  prosa  del    Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in    termini di competenza, di lire 150 milioni  per   l' anno    1991;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 5602 (2.1.254.3.06.06) con la  denominazione  &lt;&lt;     Concorso nella costituzione del fondo  di  dotazione  del    Teatro  stabile  sloveno  di  Trieste    &gt;&gt;   e   con   lo    stanziamento, in  termini  di  competenza,  di  lire  100    milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Al predetto onere di lire 250 milioni, in  termini  di competenza, si provvede, mediante storno, di  pari  importo, dal capitolo 5574 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli oneri conseguenti all' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 68/81, come integrato dal  comma 3, fanno carico al capitolo 5574 dello stato  di  previsione precitato, che presenta sufficiente disponibilità.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p></p><a name="art47"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  47</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rideterminazione di spesa(programma 1.5.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La quota  di  lire  500  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, deve intendersi autorizzata per  l' anno  1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  3866 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi per la ricostruzionee la rinascita delle zone terremotate</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Metanizzazione delle zone montane(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti  dall' articolo  3,  primo comma, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituita dall' articolo 1 della  legge  regionale 27  dicembre  1986,  n.  60,  ivi  compresi  gli  interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge  regionale 31  ottobre  1986,  n.  46,  da   realizzarsi   nelle   zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 2661 dello stato  di  previsione  delle  spese  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  5.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nella denominazione del  precitato  capitolo  2661  la locuzione  &lt;&lt;    Contributi    &gt;&gt;   viene   sostituita   dalla locuzione &lt;&lt;  Spese e contributi  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per opere igienico - sanitariprogramma (4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  72  della legge regionale 1  febbraio  1991,  n.  4,  è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   10.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8723  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento  viene  conseguentemente,   elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitolo  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87per lo sviluppo della montagna(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2.  e 3.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni  per  l' anno 1991  per  iniziative  da attuare nel settore dell' industria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  23 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  7357  (2.1.243.5.10.28)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  per  gli incentivi  agli  investimenti  delle   imprese   industriali ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  5.000  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni  per   l' anno  1991  per  iniziative  da attuare nel settore dell' artigianato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  8047  (2.1.243.5.10.23)  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto capitale per incentivi agli  investimenti  delle  imprese  artigiane  ubicate   nei territori di cui  all' articolo  2,  comma  3,  della  legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per  l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 19 bis  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35,  come  inserito  con l' articolo 42, comma 1,  della  legge  regionale  9  luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991, alla Rubrica  n.  25 -  programma  3.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8313   (2.1.243.3.10.25)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale per  incentivi agli investimenti  delle  imprese  commerciali  ubicate  nei territori di cui all' articolo 19 bis, comma 1, della  legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con   l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29  &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste  dagli  articoli  18,  così come modificato dall' articolo 64 della  presente  legge,  e 38, comma 1, lettera a), della legge  regionale  31  ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8449   (2.1.243.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a società  ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione,  nei  territori  montani  delle  opere previste dall' articolo 2, primo comma,  lettera  a)  e  b), della legge regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  così  come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale  9  agosto 1967, n.  20   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge  regionale  13  dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire  4.000  milioni per l' anno 1991, per gli incentivi agli investimenti  delle imprese  artigiane  da  realizzare   nelle   aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  8034  (2.1.235.3.10.23)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti  all' Ente  per  lo  sviluppo dell' artigianato  per  la  concessione  di  contributi  una tantum in conto capitale  per  incentivi  agli  investimenti delle  imprese  artigianali  ubicate  nelle  aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per lo sviluppo industrialedelle zone montane(programma 3.2.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale  11   novembre   1965,   n.   24,   e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 1.000 milioni per   l' anno  1991,  per  iniziative  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7419 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  16  della legge regionale 29  luglio  1976,  n.  35,  come  sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977,  n. 7,  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 6828 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' onere complessivo  di  lire  22.000  milioni  per l' anno 1991, previsto dagli articoli 49, 51, 52, 53 e 54 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal  capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt; dello stato di previsione  precitato  il cui  importo  corrisponde  a  parte  della  quota  di   lire 133.315.910.290  non  utilizzata  al  31  dicembre  1990   e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Relativamente agli oneri previsti dall' articolo 50 si dispone quanto segue:<p style="text-align: justify;">a) all' onere complessivo di  lire  10.500  milioni  per  il    triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500  milioni    che ne deriverà per gli anni dal 1994  al  1996,  e  dal    1998 al 2002, e alla quota  di  lire  2.199  milioni  per    l' anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di  pari    importo, dal capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo di  solidarietà  per    la ricostruzione, lo sviluppo economico e  sociale  e  la    rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito  con  i    contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato   &gt;&gt;    dello stato di previsione precitato;</p><p style="text-align: justify;">b) all' onere di lire 1.301 milioni  per   l' anno  1997  si    provvede con la cessazione, per pari  importo,  di  parte    del limite di impegno di lire 2.000  milioni  autorizzato    con l' articolo 11  della  legge  regionale  18  novembre    1987, n. 38;</p><p style="text-align: justify;">c) all' onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003  al  2010    si provvede con la cessazione, per  lire  3.000  milioni,    del limite di pari importo autorizzato  con   l' articolo    146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982,    n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di  parte    del limite di impegno di lire 2.000  milioni  autorizzato    con l' articolo 148, primo comma, della legge regionale 1    settembre 1982, n. 75.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi statali</span></p><a name="art56"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  56</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  58  della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41,  è  autorizzata  la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 4002 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 1.500  milioni  si  provvede mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  4001  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991, corrispondente a parte della  quota  non  utilizzata  al  31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6  e  11, ottavo comma  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10 con decreto  dell' Assessore  alle  finanze  n.  11  del  13 febbraio 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Produzioni vitivinicole(programmi 3.1.4.  e 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata  la  spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 6540 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del  bilancio per     l' anno   1991,   il   cui    stanziamento    viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni  per   l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni  mediante  storno  di  pari importo dal capitolo 6765 dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991,  corrispondenti  alla  quota  non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai  sensi  degli articoli 6 e 11, ottavo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.   10,   con   decreto     dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.  48,  così  come  sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30  luglio  1986,  n. 31, è autorizzata  la  spesa  di  lire  1.753  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per   l' anno  1991,  è  istituito  alla  Rubrica   n.   24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il capitolo 8048 (2.1.235.3.10.23.) e  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti  all' Ente  per  lo  sviluppo dell' artigianato  per  la  concessione  di  contributi  una tantum in  conto  capitale  per  investimenti  alle  imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra  le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate   nell' articolo 12, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni  -  fondi  statali   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.753 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 1.600  milioni  mediante  prelevamento  di  pari    importo   dell' apposito  fondo  globale   iscritto   sul    capitolo 8920 dello stato di previsione della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e   del    bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 -   dell' elenco    n. 5 allegato ai bilanci medesimi),  corrispondente  alla    quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita  ai    sensi degli articoli 7 e 11, ottavo  comma,  della  legge    regionale  20  gennaio   1982,   n.   10,   con   decreto    dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) per  lire  153  milioni  mediante   l' iscrizione   della    maggiore entrata di pari importo accertata  sul  capitolo    479 dello stato di previsione dell' entrata  dei  bilanci    precitati,  in  relazione  alla   maggiore   assegnazione    disposta dallo Stato a valere  sui  fondi  stanziati  con    l' articolo 4, comma 1, della legge  5  luglio  1990,  n.    174.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi nel settore del turismo(programmi 3.4.4.  e 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  2,  primo comma, lettere a) e b),  della  legge  regionale  25  agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni,  è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8434 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente  elevato  di lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3,  primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto  1965, n. 16,  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8536  (2.1.238.3.10.24.)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei  CAI,  di enti pubblici e di associazioni  per le opere di sistemazione speleologica  per  la  costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature  e  degli impianti relativi alla ricettività sia interna che  esterna delle  cavità  naturali  di  interesse  turistico  -  fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di  competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  18  della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35,   così   come modificato dall' articolo 64, è  autorizzata  la  spesa  di lire 750 milioni per l' anno  1991  per  la  concessione  di contributi  in   conto   capitale   ai   soggetti   di   cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima  legge regionale n. 35/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  8447  (2.1.243.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a società  ed associazioni   che   esercitano   attività   di   interesse turistico, per  la  realizzazione,  nei  territori  montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma,  lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16,  così come sostituito dall' articolo 1  della  legge  regionale  9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni  per   l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  18  della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35,   così   come modificato dall' articolo 64, è  autorizzata  la  spesa  di lire 500 milioni per l' anno  1991  per  la  concessione  di contributi  in   conto   capitale   ai   soggetti   di   cui all' articolo 38, comma 1, lettera b), della medesima  legge regionale n. 35/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  8448  (2.1.232.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto  capitale  a  Province, Comuni,  Enti  provinciali  per  il  turismo,   Aziende   di promozione  turistica  ed  altri  enti   pubblici   per   la realizzazione, nei territori montani, delle  opere  previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b)  della  legge regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  così  come  sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n.  20 - fondi statali  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> All' onere complessivo di lire 2.500 milioni  previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante  prelevamento  di pari importo   dall' apposito  fondo  globale  iscritto  sul capitolo 8920 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato ai  bilanci  medesimi),  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai  sensi  degli articoli 7 e 11, ottavo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.</p></p></p></p></body></html>