Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

CAPO I

Interventi nel settore dell' ambiente,delle opere pubbliche e dell' edilizia

Art. 14

Opere di sistemazione idraulicaProgrammi integrati mediterranei(programma 1.2.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, relativamente ai progetti di competenza della Direzione regionale dell' ambiente, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 450 milioni fa carico al capitolo 2497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 450 milioni per l' anno 1991.

Art. 15

Opere di sistemazione idraulico - forestale(Programma 1.3.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l' anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.400 milioni per l' anno 1991.

Art. 16

Edilizia rurale(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 89 - come modificato dall' articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall' articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale n. 37/1988 - della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 250 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

3. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 17

Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)

(4)(7)(8)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP ) contributi pluriennali, sino a 2.000 milioni annui per 15 anni, per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.

2.

( ABROGATO )

(1)(2)(5)

3.

( ABROGATO )

(6)

4.

( ABROGATO )

(3)

5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2006.

7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992, è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3303 (1.1.235.04.07.26) con la denominazione << Contributi pluriennali a favore degli IACP per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 87, comma 1, L. R. 30/1992

Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 4 abrogato da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, L. R. 45/1993

Comma 2 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993

Comma 3 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 31/1996

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 18

Centri storici(programma 1.4.2.)

1. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l' anno 1992.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni dal 1992 al 2011.

3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per gli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

Art. 19

Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

6. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle spese di restauro dell' ex caserma napoleonica << Monte Santo >>.

8. Il contributo straordinario di cui al comma 7 è concesso ed erogato con le modalità e le procedure di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3406 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle opere di restauro dell' ex caserma napoleonica << Monte Santo >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

11. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell' area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione del finanziamento si applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3407 (2.1.232.5.08.27.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Aviano per la realizzazione di opere di urbanizzazione dell' area industriale e per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

15. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Campoformido un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici. Per la concessione, l' erogazione e la rendicontazione del finanziamento di applicano le disposizioni di cui al Capo II della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.

18. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 - a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3408 (1.2.232.3.08.27.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Campoformido per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse con gli insediamenti di alloggi destinati al personale militare >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.

19. Nel testo dell' articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la locuzione << e sociali >> viene sostituita dalla locuzione << , sociali e di promozione turistica >>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:<< 1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì concessi per l' acquisto ed il riattamento di immobili catalogati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali. >>;

viene sostituita dalla locuzione << ai commi 1 e 1

bis >>;

d) il comma 3 è abrogato.

20. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell' articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come inserito dal comma 19 lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

21. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

22. In relazione a quanto disposto dal comma 19, nella denominazione del capitolo 3374, la locuzione << e sociali >> viene sostituita dalla locuzione << , sociali e di promozione turistica >> e dopo di essa viene inserita la locuzione << nonché di immobili catalogati ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali. >>.

Art. 20

Riautorizzazioni di spesa per opere di pubblico interesse(programmi 0.6.1., 1.1.2. e 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come integrato dall' articolo 96, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l' anno 1991.

6. Il predetto onere di lire 360 milioni fa carico al capitolo 1361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 360 milioni per l' anno 1991.

7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 65 milioni.

8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 260 milioni per l' anno 1991;

b) lire 65 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2007.

9. L' onere complessivo di lire 390 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.

10. Le annualità autorizzative per gli anni dal 1994 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

11. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi approvati dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1989, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 30 milioni.

12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 60 milioni per l' anno 1991;

b) lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.

13. L' onere complessivo di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo, viene conseguentemente, elevato di pari importo.

14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

15. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, ed integrato dall' articolo 42 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, limitatamente alle opere assentite dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1990, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.

16. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.

Art. 21

Opere di viabilità di competenza regionale(programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata, la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 bis - così come aggiunto dall' articolo 72 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - della legge regionale 12 giugno 1984, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 41 milioni per l' anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 41 milioni fa carico al capitolo 3685 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 41 milioni per l' anno 1991.

Art. 22

Porti minori ed approdi(programma 1.5.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come integrato dall' articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall' articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 22/87, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.