Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 58

Produzioni vitivinicole(programmi 3.1.4. e 3.1.7.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.

2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1991.

3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.