Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 53

Interventi per lo sviluppo industrialedelle zone montane(programma 3.2.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.