﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 settembre 1991

      , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno autorizzato   dall' articolo  60, comma 1, della legge regionale 1 febbraio  1991,  n.  4,  è revocato: conseguentemente, vengono revocate  le  annualità ad esso relative, pari a lire 300 milioni annui dal 1992  al 1996, iscritte sul capitolo 3921 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13  della legge regionale  7  gennaio  1985,  n.  4,  è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3921  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del  bilancio  per   l' anno  1991,  che  viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1994  e  1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  26  della legge regionale 14 agosto 1987, n.  22,  è  autorizzato,  a decorrere dall' anno 1992, il limite di impegno di lire  400 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 400 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   800   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p></body></html>