Legge regionale 06 settembre 1991 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 21

Opere di viabilità di competenza regionale(programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, terzo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata, la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3682 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

3. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 bis - così come aggiunto dall' articolo 72 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 - della legge regionale 12 giugno 1984, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 41 milioni per l' anno 1991.

4. Il predetto onere di lire 41 milioni fa carico al capitolo 3685 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 41 milioni per l' anno 1991.