﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 settembre 1991

      , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riduzione limiti di impegni relativiad assegnazioni statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno  di  lire  665.000.000  assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma,  lettera a), della legge 9  maggio  1975,  n.  153,  autorizzato  con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n.  62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato  di previsione dell' entrata e 6372 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per   l' anno  1991,  già  ridotto  di  lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo  16, primo comma, della legge regionale 13 agosto  1986,  n.  34, viene ulteriormente ridotto di lire 46.941.642  a  decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto  sul  citato  capitolo  262 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative al predette limite, autorizzata per gli anni dal 1991  al  1997,  vengono  ridotte  di  lire 46.941.642 per ciascuno degli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli stanziamenti  dei  capitoli  262  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6372 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti   dell' importo  complessivo  di  lire  140.824.926, suddiviso in ragione di lire 46.941.642 per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le riduzioni relative  agli  anni  dal  1994  al  1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il limite di impegno di  lire  80  milioni,  assegnato dallo Stato  ai  sensi   dell' articolo  1,  secondo  comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così  come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale  per  gli  anni  dal 1986 al 1995 con l' articolo 16  della  legge  regionale  11 agosto 1986, n. 33 sui capitoli corrispondenti agli  attuali 414 dello stato di previsione  dell' entrata  e  6599  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  viene revocato  a  decorrere   dall' anno   1991,   in   relazione all' accertamento  della  minore  entrata  di  pari  importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato  di  previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1995, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli stanziamenti  dei  capitoli  414  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6599 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti  dell' importo  complessivo  di  lire  240  milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le riduzioni relative agli anni 1994  e  1995  gravano sui  corrispondenti  capitoli  di  bilancio  per  gli   anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Il limite di impegno di  lire  50  milioni,  assegnato dallo Stato  ai  sensi   dell' articolo  1,  secondo  comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così  come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per anni dal 1988 al 1997 con l' articolo 8, comma 8, della  legge  regionale  11 maggio 1988, n. 28, sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione  dell' entrata  e  6599  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  viene revocato  a  decorrere   dall' anno   1991,   in   relazione all' accertamento  della  minore  entrata  di  pari  importo disposto sul citato capitolo  414  dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Gli stanziamenti dei  capitoli  414  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6599 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti  dell' importo  complessivo  di  lire  150  milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le riduzioni relative agli  anni  dal  1994  al  1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Il limite di impegno di lire  35  milioni,  assegnato dallo Stato  ai  sensi   dell' articolo  1,  secondo  comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così  come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale  per  gli  anni  dal 1989 al 1998 con  l' articolo  81,  comma  11,  della  legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, sui  capitoli  414  dello stato di previsione dell' entrata  e  6599  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato  a decorrere dall' anno 1991, in  relazione   all' accertamento della minore entrata di pari  importo  disposto  sul  citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Gli stanziamenti dei  capitoli  414  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6599 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti  dell' importo  complessivo  di  lire  105  milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Le riduzioni relative agli  anni  dal  1994  al  1998 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Il limite di impegno di lire  399.340.000,  assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma,  numero 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1984 al 2003 con l' articolo  12, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n.  47, sui capitoli corrispondenti agli attuali 563 dello stato  di previsione dell' entrata e 6202 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per   l' anno  1991,  già  ridotto  di  lire 291.264.950 a decorrere dall' anno 1990 con  l' articolo  9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n.  29,  viene ulteriormente  ridotto  di  lire  16.936.388   a   decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto  sul  citato  capitolo  563 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003,  vengono  ridotte di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Gli stanziamenti dei  capitoli  563  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6202 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti   dell' importo  complessivo  di  lire   50.809.164, suddiviso in ragione di lire 16.936.388 per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> Le riduzioni relative agli  anni  dal  1994  al  2003 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Le  annualità  successive  al   1993   del   limite d' impegno  quinquennale  assegnato  dallo  Stato  ai  sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge  15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge   13   maggio   1985,    n.  198,   ed   iscritto  sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e  6593 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991, vengono  iscritte  nella  misura  di  lire  93 milioni   per   ciascuno   degli   anni   1994    e    1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;  (variazioni  in  aumento),  allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Le  annualità  successive  al  1993  del  limite  di impegno  quinquennale  assegnato  dallo   Stato   ai   sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge  15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto  sui  capitoli  372  dello stato di previsione dell' entrata  e  6592  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, vengono  iscritte nella misura di lire 37 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per  gli  anni 1991-1993 con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;  (variazioni  in  aumento), allegata alla presente legge.</p></p></body></html>