﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 06 settembre 1991

      , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Variazioni al bilancio pluriennale 1991-1993ed al bilancio per l' anno 1991</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Assestamento del bilancio</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 10, primo comma,  della  legge regionale  20  gennaio  1982,   n.   10,   come   sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989,  n. 32, il saldo finanziario - iscritto  quale  posta  presunta, nell' ammontare di lire 90  miliardi,  tra  le  entrate  nel bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  nel  bilancio per l' anno 1991, in applicazione  dell' articolo  4,  terzo comma, della legge regionale  n.  10/1982,  come  modificato dall' articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989,  n. 32 - viene aggiornato, in base ai risultati  accertati  alla chiusura   dell' esercizio  1990,   nell' importo  di   lire 130.519.988.133.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  Il  saldo  finanziario  di  cui  al  comma  1   viene determinato sommando alla giacenza di  cassa,  accertata  in lire 216.937.642.500, i residui attivi al 31 dicembre  1990, accertati in lire 3.052.517.182.442, e sottraendo i  residui passivi   al   31   dicembre   1990,   accertati   in   lire 1.677.453.751.602, nonché i trasferimenti  all' anno  1991, accertati in lire 1.461.481.085.207.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi dell' articolo 10, primo comma,  della  legge regionale 10/1982, le poste relative all' ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione  per l' anno 1991 - vengono aggiornate  nell' ammontare  indicato al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione dell' entrata</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione della spesa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzarelative ad assegnazioni statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e  del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni,  in termini di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzarelativa alla contrazione di mutui</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al  disposto   dell' articolo  44,  nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  D  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di cassa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio per l' anno 1991 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  E  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella riduzione limiti di impegno</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  limiti    d' impegno   riportati     nell' annessa tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; vengono ridotti  -  in  corrispondenza  alle quote che non risultano più  impegnabili,  in  applicazione dell' articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto  1978, n. 468 - per gli importi e con le decorrenze indicati  nella tabella medesima.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione capitoli di entrata</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1933  e  del  bilancio  per l' anno 1991 vengono istituiti i capitoli 544, 546 e 547 con la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione capitoli di spesa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 vengono istituiti i capitoli 2505, 2506, 3981 e 4565  con  la   classificazione   indicata     nell' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Iscrizione di capitolo nell' elenco spese obbligatorie</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il capitolo 1113 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e  del bilancio per l' anno 1991 viene inserito nell' elenco  n.  2 allegato ai bilanci medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifiche del codice di finanza regionaledi capitoli di entrata</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il codice di finanza regionale dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene modificato come di seguito specificato:<p style="text-align: justify;">Cap. 478: 2.3.1.</p><p style="text-align: justify;">Cap. 530: 2.3.1.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riduzione limiti di impegni relativiad assegnazioni statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno  di  lire  665.000.000  assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma,  lettera a), della legge 9  maggio  1975,  n.  153,  autorizzato  con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n.  62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato  di previsione dell' entrata e 6372 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per   l' anno  1991,  già  ridotto  di  lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo  16, primo comma, della legge regionale 13 agosto  1986,  n.  34, viene ulteriormente ridotto di lire 46.941.642  a  decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto  sul  citato  capitolo  262 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative al predette limite, autorizzata per gli anni dal 1991  al  1997,  vengono  ridotte  di  lire 46.941.642 per ciascuno degli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli stanziamenti  dei  capitoli  262  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6372 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti   dell' importo  complessivo  di  lire  140.824.926, suddiviso in ragione di lire 46.941.642 per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le riduzioni relative  agli  anni  dal  1994  al  1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il limite di impegno di  lire  80  milioni,  assegnato dallo Stato  ai  sensi   dell' articolo  1,  secondo  comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così  come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale  per  gli  anni  dal 1986 al 1995 con l' articolo 16  della  legge  regionale  11 agosto 1986, n. 33 sui capitoli corrispondenti agli  attuali 414 dello stato di previsione  dell' entrata  e  6599  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  viene revocato  a  decorrere   dall' anno   1991,   in   relazione all' accertamento  della  minore  entrata  di  pari  importo disposto sul citato capitolo 414 dello stato  di  previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1995, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli stanziamenti  dei  capitoli  414  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6599 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti  dell' importo  complessivo  di  lire  240  milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le riduzioni relative agli anni 1994  e  1995  gravano sui  corrispondenti  capitoli  di  bilancio  per  gli   anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Il limite di impegno di  lire  50  milioni,  assegnato dallo Stato  ai  sensi   dell' articolo  1,  secondo  comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così  come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale per anni dal 1988 al 1997 con l' articolo 8, comma 8, della  legge  regionale  11 maggio 1988, n. 28, sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione  dell' entrata  e  6599  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  viene revocato  a  decorrere   dall' anno   1991,   in   relazione all' accertamento  della  minore  entrata  di  pari  importo disposto sul citato capitolo  414  dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Gli stanziamenti dei  capitoli  414  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6599 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti  dell' importo  complessivo  di  lire  150  milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le riduzioni relative agli  anni  dal  1994  al  1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Il limite di impegno di lire  35  milioni,  assegnato dallo Stato  ai  sensi   dell' articolo  1,  secondo  comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così  come sostituito dall' articolo 4 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, ed iscritto nel bilancio regionale  per  gli  anni  dal 1989 al 1998 con  l' articolo  81,  comma  11,  della  legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, sui  capitoli  414  dello stato di previsione dell' entrata  e  6599  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene revocato  a decorrere dall' anno 1991, in  relazione   all' accertamento della minore entrata di pari  importo  disposto  sul  citato capitolo 414 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 1998, vengono revocate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Gli stanziamenti dei  capitoli  414  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6599 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti  dell' importo  complessivo  di  lire  105  milioni, suddiviso in ragione di lire 35 milioni per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Le riduzioni relative agli  anni  dal  1994  al  1998 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Il limite di impegno di lire  399.340.000,  assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 12, primo comma,  numero 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, iscritto nel bilancio regionale per gli anni dal 1984 al 2003 con l' articolo  12, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n.  47, sui capitoli corrispondenti agli attuali 563 dello stato  di previsione dell' entrata e 6202 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per   l' anno  1991,  già  ridotto  di  lire 291.264.950 a decorrere dall' anno 1990 con  l' articolo  9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n.  29,  viene ulteriormente  ridotto  di  lire  16.936.388   a   decorrere dall' anno 1991, in relazione all' accertamento della minore entrata di pari importo disposto  sul  citato  capitolo  563 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  Le   annualità   relative   al   predetto   limite, autorizzate per gli anni dal 1991 al 2003,  vengono  ridotte di lire 16.936.388 per ciascuno degli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Gli stanziamenti dei  capitoli  563  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6202 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per  l' anno  1991  vengono  conseguentemente ridotti   dell' importo  complessivo  di  lire   50.809.164, suddiviso in ragione di lire 16.936.388 per  ciascuno  degli anni dal 1991 al 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> Le riduzioni relative agli  anni  dal  1994  al  2003 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span>  Le  annualità  successive  al   1993   del   limite d' impegno  quinquennale  assegnato  dallo  Stato  ai  sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge  15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge   13   maggio   1985,    n.  198,   ed   iscritto  sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e  6593 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991, vengono  iscritte  nella  misura  di  lire  93 milioni   per   ciascuno   degli   anni   1994    e    1995, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1991-1993 con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;  (variazioni  in  aumento),  allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> Le  annualità  successive  al  1993  del  limite  di impegno  quinquennale  assegnato  dallo   Stato   ai   sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge  15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto  sui  capitoli  372  dello stato di previsione dell' entrata  e  6592  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, vengono  iscritte nella misura di lire 37 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondentemente a quanto disposto per  gli  anni 1991-1993 con la tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;  (variazioni  in  aumento), allegata alla presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Alla  copertura  della spesa di lire 67.056.988.133 - relativa   all' anno  1991  -  corrispondente   alla   somma algebrica della differenza tra le variazioni in  aumento  ed in diminuzione previste dalla tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt; (articolo  3 - lire  35.767.988.133)  tra  le  nuove   o   maggiori   spese autorizzate  con  il  Titolo II  e  la minore spesa prevista dall' articolo  48  (lire  30.948.000.000)  e  della  minore entrata di cui all' articolo 43 (lire  341.000.000),  per il medesimo anno, si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 40.519.988.133, con la disponibilità  derivante    dall' aumento del saldo  finanziario,  il  cui  ammontare    viene aggiornato nell' importo specificato  all' articolo    1, comma 1;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 5.172.500.000,  con le maggiori entrate previste    dalla tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt; (articolo 2);</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 6.741.500.000, mediante storno dai sottoelencati    capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e   del    bilancio per l' anno  1991  degli  importi  a  fianco  di    ciascuno indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 1422 -  lire  1.000  milioni,  corrispondenti       alla quota  non  utilizzata  al  31  dicembre  1990  e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore alle  finanze  n.  16  del  20       febbraio 1991;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 2391 - lire 400 milioni, corrispondenti  alla       quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e  trasferita       ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della  legge       regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   con   decreto       dell' Assessore alle finanze n.  12  del  13  febbraio       1991;</p><p style="text-align: justify;">3) capitolo 2396 - lire 1.000 milioni,  corrispondenti  a       parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore alle  finanze  n.  12  del  13       febbraio 1991;</p><p style="text-align: justify;">4) capitolo 2980 - lire 13.500.000;</p><p style="text-align: justify;">5) capitolo 3013 - lire  115  milioni,  di  cui  lire  82       milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31       dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo  6,       secondo comma, della legge regionale 20 gennaio  1982,       n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n.  10       del 30 gennaio 1991;</p><p style="text-align: justify;">6) capitolo 3015 - lire 233  milioni,  di  cui  lire  166       milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31       dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo  6,       secondo comma, della legge regionale 20 gennaio  1982,       n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n.  10       del 30 gennaio 1991;</p><p style="text-align: justify;">7) capitolo 3391 - lire 600 milioni, corrispondenti  alla       quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e  trasferita       ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della  legge       regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   con   decreto       dell' Assessore alle finanze n.  12  del  13  febbraio       1991;</p><p style="text-align: justify;">8) capitolo 6330 - lire 415 milioni;</p><p style="text-align: justify;">9) capitolo 7658 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">10) capitolo 8840 - lire 1.400 milioni;</p><p style="text-align: justify;">11) capitolo 8841 - lire 1.065 milioni;</p><p style="text-align: justify;">d) per lire 2.000 milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello    stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale    per gli anni 1991-1993 e del bilancio per   l' anno  1991    (Partita n. 2  dell' elenco  n.  5  allegato  ai  bilanci    predetti) corrispondente alla quota non utilizzata al  31    dicembre 1990 e trasferita ai  sensi   dell' articolo  6,    secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.    10, con decreto dell' Assessore alle finanze n.  16,  del    20 febbraio 1991;</p><p style="text-align: justify;">e) per lire 2.700 milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello    stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale    per gli anni 1991-1993 e del bilancio per   l' anno  1991    (Partita n. 3  dell' elenco  n.  5  allegato  ai  bilanci    predetti)  corrispondente  a  parte   della   quota   non    utilizzata dal 31 dicembre 1990  e  trasferita  ai  sensi    dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20    gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle    finanze n. 16 del 20 febbraio 1991;</p><p style="text-align: justify;">f) per lire 9.923 milioni, con le disponibilità  risultanti    dalle riduzioni  di  limiti  di  impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; (articolo 7).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Alla copertura delle maggiori  spese  di  lire  23.387 milioni  per   l' anno  1992,  corrispondenti   alla   somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla  tabella  &lt;&lt;   B   &gt;&gt;  (articolo  3<p style="text-align: justify;">- lire 5.400 milioni), previste dal Titolo II  (lire  17.045 milioni) e dall' articolo 48 (lire  500  milioni),  e  della minore entrata di cui all' articolo 43 (lire  442  milioni), si provvede:</p><p style="text-align: justify;">a) per   lire   10.261   milioni,   mediante   storno,   dai    sottoelencati capitoli dello stato  di  previsione  della    spesa del bilancio pluriennale  per  gli  anni  1991-1993    degli importi a fianco dei medesimi indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 1108 - lire    11 milioni;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 2936 - lire 1.500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">3) capitolo 8840 - lire 5.750 milioni;</p><p style="text-align: justify;">4) capitolo 8841 - lire 3.000 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 13.126 milioni, con le disponibilità  derivanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; (articolo 7).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Alla copertura della  spesa  di  lire  16.940  milioni - relativa   all' anno  1993  -  corrispondente  alla  somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla  tabella  &lt;&lt;   B   &gt;&gt;  (articolo  3 - lire 2.500 milioni), delle maggiori spese previste, per il medesimo anno, con il Titolo  II  (lire  13.945  milioni)  e della minore entrata di  cui   all' articolo  43  (lire  495 milioni), si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 409 milioni, mediante storni  dai  sottoelencati    capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del    bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 degli importi    a fianco dei medesimi indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 1108 - lire   9 milioni;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 8840 - lire 400 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 3.000 milioni,  mediante  prelevamento  di  pari    importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello    stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale    per gli anni 1991-1993 (partita n. 46 dell' elenco  n.  5    allegato al bilancio predetto);</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 13.531 milioni, con le disponibilità  derivanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; (articolo 7).</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme autorizzativedi nuove o maggiori spese</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' ambiente,delle opere pubbliche e dell' edilizia</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di sistemazione idraulicaProgrammi integrati mediterranei(programma 1.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989,  n.  40, relativamente ai  progetti  di  competenza  della  Direzione regionale dell' ambiente, è autorizzata la  spesa  di  lire 450 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 450  milioni  fa  carico  al capitolo 2497 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  450 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di sistemazione idraulico - forestale(Programma 1.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli  9,  primo  e secondo comma, e 29 -  come  modificato   dall' articolo  52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45  -  della  legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la  spesa  di lire 1.400 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.400 milioni fa  carico  al capitolo 2936 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  1.400 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia rurale(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli  articoli  89  -  come modificato dall' articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, e dall' articolo 34 della  legge  regionale  30 maggio 1988, n. 37 - e 94 - come modificato   dall' articolo 38 della legge regionale n. 37/1988 - della legge  regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   750   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3285  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)<p><span style="">(4)</span><span style="">(7)</span><span style="">(8)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  agli  Istituti  autonomi  per  le  case  popolari (  IACP  ) contributi  pluriennali,  sino  a  2.000  milioni annui per 15 anni, per la  realizzazione  di  interventi  di recupero del proprio patrimonio edilizio.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>4.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>  Per  le  finalità  previste  dai  commi  1  e  2  è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno  di  lire 2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al 2006.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - a decorrere  dall' anno 1992, è istituito, alla Rubrica n. 13  -  programma  1.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII -  il capitolo 3303 (1.1.235.04.07.26)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Contributi  pluriennali  a  favore  degli    IACP    per  la realizzazione  di  interventi  di   recupero   del   proprio patrimonio edilizio  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo  di lire 4.000 milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2006 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 87, comma 1, L. R. 30/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 4 abrogato da art. 132, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, L. R. 45/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 54, comma 1, L. R. 31/1996</p><p style="text-align: justify;"><strong>8 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, L. R. 13/1998</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Centri storici(programma 1.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti dall' articolo 1,  secondo comma, della legge regionale  10  gennaio  1983,  n.  2,  è autorizzato il limite di impegno di  lire  500  milioni  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni dal 1992 al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2011 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per gli interventi previsti dall' articolo 1,  secondo comma, della legge regionale  10  gennaio  1983,  n.  2,  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  2.000  milioni, suddivisa in ragione di  lire  1.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3330  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993,  che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per  le  finalità  previste   dall' articolo  7  ter, secondo comma, della legge regionale 7 marzo  1983,  n.  20, così come inserito dall' articolo 1 della  legge  regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2011 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 7 ter,  terzo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23  dicembre 1985, n. 53, e  modificato   dall' articolo  8  della  legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3383  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993,  il cui stanziamento  complessivo,  in  termini  di  competenza, viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire 1.000  milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno  degli anni 1992 e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un contributo straordinario al Comune di Palmanova per il concorso nelle spese di  restauro   dell' ex  caserma napoleonica &lt;&lt;  Monte Santo  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il contributo straordinario  di  cui  al  comma  7  è concesso ed erogato con le modalità e le procedure  di  cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31  ottobre  1986, n. 46.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità di cui al comma 7 è  autorizzata  la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> A tale fine, nello stato di  previsione  della  spesa del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  -   a decorrere dall' anno 1992 - è istituito - alla  Rubrica  n. 13 - programma 1.4.3. - spese di  investimento  -  Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3406 (2.1.232.3.08.26) con la denominazione &lt;&lt;  Contributo straordinario  al  Comune  di Palmanova per il concorso nelle opere di restauro   dell' ex caserma napoleonica &lt;&lt;  Monte Santo  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per  l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di Aviano un finanziamento straordinario per la realizzazione di opere di urbanizzazione   dell' area industriale e per la realizzazione di  opere  di  competenza comunale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> La domanda per la concessione del contributo  di  cui al comma 11 deve essere presentata alla Direzione  regionale dell' edilizia e dei servizi  tecnici. Per  la  concessione, l' erogazione e  la  rendicontazione  del  finanziamento  si applicano le disposizioni di cui  al  Capo  II  della  legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per  l' anno  1991  e  lire  1.000  milioni  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991  -  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3407 (2.1.232.5.08.27.) con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento straordinario  al  Comune  di Aviano per  la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione dell' area industriale e per la realizzazione  di  opere  di competenza comunale  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni,  suddiviso  in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991  e  lire  1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al  Comune  di  Campoformido   un   finanziamento straordinario   per   la   realizzazione   di    opere    di urbanizzazione primaria connesse  con  gli  insediamenti  di alloggi destinati al personale militare.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> La domanda per la concessione del contributo  di  cui al comma 15 deve essere presentata alla Direzione  regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici.  Per  la  concessione, l' erogazione e  la  rendicontazione  del  finanziamento  di applicano le disposizioni di cui  al  Capo  II  della  legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span>  A tale  fine,  nello stato di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991 - 1993 -  a decorrere  dall' anno 1992 - è istituito - alla  Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese  di  investimento  - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3408 (1.2.232.3.08.27.) con la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento straordinario al Comune di Campoformido per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria connesse  con gli insediamenti di alloggi destinati al  personale  militare  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Nel testo dell' articolo 18 della legge  regionale  1 febbraio   1991,   n.   4   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:<p style="text-align: justify;">a) al comma 1, la locuzione &lt;&lt;  e sociali  &gt;&gt; viene sostituita    dalla locuzione &lt;&lt; , sociali e di promozione turistica  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:&lt;&lt;  1 bis. I finanziamenti  di  cui  al  comma  1  possono    essere  altresì  concessi  per     l' acquisto   ed   il    riattamento   di    immobili    catalogati    ai    sensi    dell' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n.    27, come da ultimo  sostituito   dall' articolo  9  della    legge regionale 23 novembre 1981,  n.  77,  destinati  ad    attività culturali e sociali.  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">viene sostituita dalla  locuzione  &lt;&lt;   ai  commi  1  e  1</p><p style="text-align: justify;">bis  &gt;&gt;;</p><p style="text-align: justify;">d) il comma 3 è abrogato.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span>  Per  le  finalità  previste   dal   comma   1   bis dell' articolo 18 della legge regionale 1 febbraio 1991,  n. 4, come inserito dal comma 19 lettera a), è autorizzata  la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in  ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni  fa carico al capitolo 3374  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991, il cui  stanziamento  complessivo viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire  400   milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> In relazione a quanto disposto dal  comma  19,  nella denominazione  del  capitolo  3374,  la   locuzione   &lt;&lt;    e sociali  &gt;&gt; viene sostituita dalla locuzione &lt;&lt; , sociali e di promozione turistica  &gt;&gt; e dopo di  essa  viene  inserita  la locuzione  &lt;&lt;   nonché  di  immobili  catalogati  ai   sensi dell' articolo 1 della legge regionale 21  luglio  1971,  n. 27, come da ultimo sostituito dall' articolo 9  della  legge regionale 23 novembre 1981, n. 77,  destinati  ad  attività culturali e sociali.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riautorizzazioni di spesa per opere di pubblico interesse(programmi 0.6.1., 1.1.2.  e 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 34, comma  7, della legge regionale 30 gennaio  1989,  n.  2,  così  come integrato dall' articolo 96, comma 1, della legge  regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3389  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata la spesa di lire 360 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 360  milioni  fa  carico  al capitolo 1361 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  360 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25  è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 65 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 260 milioni per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 65 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2007.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   390   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3387  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le annualità autorizzative per gli anni dal 1994  al 2007 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  1  della legge  regionale  4  maggio  1978,  n.  33,   e   successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi approvati  dalla  Giunta  regionale  anteriormente   al   31 dicembre 1989, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 30 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Le annualità relative sono iscritte nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 60 milioni per l' anno 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span>   L' onere   complessivo   di   lire   120   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3376  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento complessivo, viene conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1994  al 2009 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  6  della legge regionale 29 dicembre 1976,  n.  68,  come  sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14  aprile  1983,  n. 27, ed integrato dall' articolo 42 della legge regionale  20 giugno 1983, n. 64, limitatamente alle opere assentite dalla Giunta regionale  anteriormente  al  31  dicembre  1990,  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Il predetto onere di lire 100 milioni  fa  carico  al capitolo 2324 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  100 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Opere di viabilità di competenza regionale(programma 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  1,  terzo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n.  53,  così come aggiunto con il primo  comma   dell' articolo  4  della legge regionale 7 maggio 1982, n.  32,  è  autorizzata,  la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisi in  ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 200  milioni  fa carico al capitolo 3682  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento  complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire  100  milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dagli articoli  1 e 3  bis - così come aggiunto dall' articolo 72 della legge  regionale 29  gennaio  1985,  n. 8 - della  legge  regionale 12 giugno 1984, n. 14, è autorizzata la spesa di  lire 41 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire  41  milioni  fa  carico  al capitolo 3685 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza,  viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  41 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Porti minori ed approdi(programma 1.5.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  21  della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come  integrato dall' articolo 3 della legge regionale 23  luglio  1990,  n. 30, ad esclusione di  quelle  indicate   dall' articolo  41, comma 4, della legge regionale n. 22/87, è  autorizzata  la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 3770 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  100 milioni per l' anno 1991.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dei servizi sociali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture assistenziali(programma 2.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e  3  della  legge  regionale  14  dicembre  1987,  n.   44, relativamente  alle  strutture  specificatamente   destinate all' assistenza  degli  anziani,  è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa  in  ragione  di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4846  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993,  il cui  stanziamento   complessivo   viene,   conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3  della  legge  regionale  14   dicembre   1987,   n.   44, relativamente agli  interventi  in  favore  di  persone  non autosufficienti,  disabili,  in  stato  o   a   rischio   di disadattamento  o  devianza,   è   autorizzata   la   spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 600 milioni per l' anno 1991, e lire  400  milioni  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4839  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l' anno 1991, il cui  stanziamento  complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Beni culturali(programma 2.4.1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste   dall' articolo  14,  della legge regionale 23 novembre 1981,  n.  77,  come  modificato dall' articolo 3, della legge regionale 16 agosto  1982,  n. 52, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 350 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 350 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.050   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  5433  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2, 2.3.3.  e 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 39, comma  1, della  legge  regionale  5  settembre  1989,   n.   25,   è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  400  milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno  degli anni 1992 e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 400  milioni  fa carico al capitolo 5240  dello  stato  di  previsione  delle spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993,  il cui  stanziamento   complessivo   viene,   conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  15  della legge  regionale  2  luglio  1969,  n.  11,  come  da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale  6  luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 5244 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 39, comma  8, della   legge   regionale   5   settembre   1989,   n.   25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal  fine è autorizzata la spesa complessiva  di  lire  500  milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1991  e lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione VI - il capitolo  5195  (2.1.242.5.06.06)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Finanziamento  straordinario   a   favore dell' associazione &lt;&lt;  Casa dello  studente  Antonio  Zanussi - Pordenone  &gt;&gt; con  sede  in  Pordenone,  per  le  opere  di sistemazione e ristrutturazione  del  complesso  della  casa dello studente medesima e con lo  stanziamento  complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso  in ragione di lire 200 milioni per  l' anno  1991  e  lire  300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>7.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>8.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>9.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata  la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in  ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  19 -  programma  2.4.3.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VI - il capitolo  5587  (2.1.162.5.06.06)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Sovvenzione  annua  alla  &lt;&lt;    Fondazione internazionale  Trieste  per  il  progresso  e  la  libertà delle scienze  &gt;&gt;, con sede in Trieste, per l' istituzione  e l' attività del &lt;&lt;  Museo internazionale   dell' immaginario scientifico  &gt;&gt; di Trieste e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso  in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni  1991  e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5587 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> In considerazione delle attività svolte nell' ambito della cultura cinematografica, l' Amministrazione  regionale è autorizzata a concedere  all' associazione  culturale  &lt;&lt;  Le giornate del cinema muto  &gt;&gt;,  con  sede in Pordenone, una sovvenzione  annua  per  lo  svolgimento   delle   attività istituzionali.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span>  La  sovvenzione  è  concessa  su  presentazione  di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L' erogazione della  sovvenzione  predetta può essere disposta in  via  anticipata  ed  in   un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 15.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> Annualmente l' associazione &lt;&lt;  Le giornate del cinema muto &gt;&gt;  è  tenuta  alla  presentazione  di  una dettagliata relazione e di un  rendiconto  delle  spese  sostenute.   La presentazione  dei  precitati  documenti  giustificativi  è condizione  per  l' erogazione della sovvenzione per l' anno successivo.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">16.</span> Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in  ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  19 -  programma  2.4.3.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.6. - Sezione VI - il capitolo  5586  (2.1.162.5.06.06)  con  la denominazione &lt;&lt;   Sovvenzione  annua   all' associazione  &lt;&lt;  Le  giornate  del  cinema  muto   &gt;&gt;  di   Pordenone  per  lo svolgimento  delle  attività  istituzionali   &gt;&gt;  e con   lo stanziamento  complessivo, in termini di competenza, di lire 600  milioni,  suddiviso  in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.<p><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> Ai sensi dell' articolo 2, primo comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5586 viene  inserito   nell' elenco  n.  1  allegato  ai  bilanci predetti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 13 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 15 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole sostituite al comma 17 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 7 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 8 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 9 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore delle attività economiche</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riordino fondiario(programma 3.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dall' articolo  1,  secondo comma, della legge  regionale  31  agosto  1965,  n.  18,  e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 6284 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993,   il   cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  al  &lt;&lt;   Centro  regionale  per  la   fecondazione artificiale   delle   specie   animali   allevate    &gt;&gt;    un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per  l' anno 1992   per   favorire   lo   sviluppo   e   la    diffusione dell' attività  di  fecondazione  artificiale   anche   nel territorio  montano,  delimitato  ai   sensi   della   legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere   dall' anno 1992, è istituito alla Rubrica n.  22  -  Programma  3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il  capitolo 6732 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento straordinario  al  Centro  regionale  per  la   fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo  e la diffusione dell' attività  di  fecondazione  artificiale nel territorio montano  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire  500 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti all' ERSA per interventi nel settorezootecnico (programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità di cui all' articolo 10, primo comma, della   legge   regionale   29   giugno   1983,    n.    70, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a  concedere all' Ente regionale per lo  sviluppo   dell' agricoltura  un finanziamento straordinario di lire 500 milioni   nell' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 6748 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993,   il   cui stanziamento viene  conseguentemente  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata  la  spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire  50  milioni  fa  carico  al capitolo 6479 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire  50 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre  1965,  n.  25,  come  sostituito  con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982,  n.  66, modificato con  l' articolo  40  della  legge  regionale  23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con  l' articolo  17  della legge regionale  6  agosto  1985,  n.  30,  è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al 2000.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  7330  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento  viene,  conseguentemente,  elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2000 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi in conto capitale sugliinvestimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n.  30,  è  autorizzata  la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993  per  incentivi agli investimenti delle imprese industriali,  da  realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge  11  novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa  carico  al capitolo 7348 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993,   il   cui stanziamento,   in    termini    di    competenza,    viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni per  l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Zone industriali(programma 3.2.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  10  della legge regionale 6 dicembre  1976,  n.  63,  come  modificato dall' articolo 6 della legge regionale 24 gennaio  1983,  n. 10, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a conferire  ai  &lt;&lt;   Fondi  rischi   &gt;&gt;,  costituiti  ai  sensi dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, dai Consorzi garanzia fidi tra le  imprese  commerciali,  un contributo di lire 400 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 400  milioni  fa  carico  al capitolo 8294 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per     l' anno   1991,   il   cui    stanziamento    viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni  per   l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere all' Ente per lo sviluppo   dell' artigianato  del Friuli - Venezia Giulia ( ESA  ) un contributo straordinario di lire 4.000 milioni per la finalità di cui  all' articolo 2, terzo comma, numero 1, della legge regionale  18  ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con  l' articolo  3  della  legge regionale 1 giugno 1970 n. 17, e sostituito con  l' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa complessiva di lire  4.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991,  e  di  lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 8033  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento,  in  termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  2.000  milioni  per l' anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.  48,  così  come  sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30  luglio  1986,  n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per  l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8040 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  500 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per la concessione di un contributo a  favore  dei  &lt;&lt;  Fondi rischi  &gt;&gt; dei Consorzi garanzia fidi  tra  le  imprese artigiane, di cui all' articolo 1 della  legge regionale  28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata la spesa  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 8044 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991 e 1993 e del bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziaria regionale della Cooperazione(programma 3.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell' articolo 1,  primo  comma,  della  legge  regionale  8 agosto 1986, n. 32 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria   regionale   della   cooperazione   -  Società cooperativa  a  responsabilità limitata (Finreco),  con  il finanziamento straordinario di  lire  600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno  degli anni 1991 e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa complessiva  di  lire  600  milioni,  suddivisi  in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni  1991  e 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e per l' anno  1991,  è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.3.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 8112 (2.1.243.3.10.02.) con  la  denominazione  &lt;&lt;   Finanziamento straordinario   al   Consorzio   regionale   garanzia   fidi -  Finanziaria  regionale  della  cooperazione  -   Società cooperativa  a  responsabilità  limitata  -  (Finreco)  per l' integrazione dello speciale fondo di dotazione  istituito ai  sensi   dell' articolo  1,  primo  comma,  della   legge regionale 8 agosto 1986, n. 32   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600  milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno  degli anni 1991 e 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle impresedi spedizione e di autotrasporto(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno autorizzato   dall' articolo  60, comma 1, della legge regionale 1 febbraio  1991,  n.  4,  è revocato: conseguentemente, vengono revocate  le  annualità ad esso relative, pari a lire 300 milioni annui dal 1992  al 1996, iscritte sul capitolo 3921 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13  della legge regionale  7  gennaio  1985,  n.  4,  è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1991  al 1995.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  3921  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del  bilancio  per   l' anno  1991,  che  viene, conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1994  e  1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  26  della legge regionale 14 agosto 1987, n.  22,  è  autorizzato,  a decorrere dall' anno 1992, il limite di impegno di lire  400 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 400 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   800   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, che viene conseguentemente, elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Onere conseguenti alla cessazione dell' attivitàdella miniera di Raibl in località Cave del Predil(programma 3.2.5.)<p><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  relazione   alla   cessazione     dell' attività estrattiva  del  compendio  minerario  di  Raibl,  sito   in località  Cave  del  Predil   del   Comune   di   Tarvisio, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla SIM   SpA  finanziamenti straordinari per  complessive  lire 6.000 milioni allo scopo di provvedere:<p style="text-align: justify;">a) alle operazioni  di  messa  in  sicurezza  del  compendio    minerario di Raibl;</p><p style="text-align: justify;">b) alle opere di  messa  in  sicurezza  e  di  apprestamento    dell' area destinata  all' insediamento   dell' attività    produttiva sostitutiva;</p><p style="text-align: justify;">c) alla   parziale   copertura   dei   disavanzi   pregressi    dell' attività estrattiva svolta, in  concorso  con  gli    analoghi interventi previsti dalla  vigente  legislazione    statale.</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il programma delle  opere  necessarie  alla  messa  in sicurezza del compendio minerario di Raibl, nonché di messa in  sicurezza  e  di  apprestamento   dell' area   destinata all' insediamento   dell' attività  produttiva   sostituiva viene  approvato  dalla  Giunta   regionale,   su   proposta dell' Assessore all' industria, di concerto con l' Assessore alle finanze.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> I rapporti  tra   l' Amministrazione  regionale  e  la SIM    SpA    relativi alle opere previste dal comma 1  sono regolati da apposita  convenzione  che  definisce  tempi  di esecuzione, costi e modalità di pagamento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata al spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  23 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  7551  (2.1.243.3.10.13)  con  la denominazione &lt;&lt;   Finanziamento   straordinario   alla   SIM SpA    per l' attuazione delle opere di competenza regionale relative alla messa in sicurezza del compendio minerario  di Raibl, di messa in sicurezza e di apprestamento   dell' area destinata   all' insediamento   dell' attività   produttiva sostitutiva nonché per la parziale copertura dei  disavanzi pregressi dell' attività estrattiva  svolta   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  6.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Con successiva  legge  regionale,  in  relazione  agli interventi  previsti  dalla  vigente  normativa  statale  in materia mineraria, in riferimento a  quanto  disposto  dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989,  n.  9, dall' articolo 105 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e dall' articolo 87 della legge 1  febbraio  1991,  n.  4, anche con riferimento alla somma  di  cui  al  comma  1,  si procede, previo accertamento tecnico - amministrativo,  alla rideterminazione  positiva  o   negativa   delle   posizioni creditorie e debitorie  in  essere  fra   l' Amministrazione regionale e la  SIM    SpA,   complessivamente inerenti alla miniera di Raibl.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 136, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 136, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' acquacolturaProgrammi integrati mediterranei(programma 3.2.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Per  la  concessione  delle  anticipazioni   previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire  2.103  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.103 milioni fa  carico  al capitolo 7662 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato  di lire  2.103 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità di cui all' articolo  8  della  legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata  la  spesa di lire 424 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 424  milioni  fa  carico  al capitolo 7632 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  424 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Promotur  SpA(programma 3.5.1.)<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 59, comma  1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n.  4,  ivi  compresa l' acquisizione  di  quote  di  controllo  in  società   di capitale  che,  direttamente   o   a   mezzo   di   società controllate, svolgano  attività  analoghe  o  complementari all' oggetto sociale della Promotur,  o  attività  comunque connesse al settore turistico,   nell' ambito  dei  poli  di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia  Giulia,  è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno  di  lire 1.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato  di  pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Nella denominazione del predetto capitolo  1566,  dopo la  locuzione  &lt;&lt;   da   discesa    &gt;&gt;   viene   aggiunta   la locuzione &lt;&lt;  e per l' acquisizione di quote di controllo  in società di capitali che, direttamente o a mezzo di società controllate, svolgano  attività  analoghe  o  complementari all' oggetto sociale della Promotur,  o  attività  comunque connesse al settore turistico,   nell' ambito  dei  poli  di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sottoscrizione di nuove azioni della &lt;&lt;  Seed  SpA    &gt;&gt;(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a sottoscrivere nuove azioni della &lt;&lt;  Seed  SpA    &gt;&gt;, con sede in Trieste, ai sensi dell' articolo 35, comma 1, della legge regionale 9  luglio  1990,  n.  29,  sino  alla  concorrenza dell' importo di lire 900 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire  300  milioni  per l' anno 1991, e lire 600 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere complessivo di lire 900  milioni  fa carico al capitolo 1565  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento  complessivo, in termini di competenza, viene,  conseguentemente,  elevato di lire 900  milioni,  suddiviso  in  ragione  di  lire  300 milioni per l' anno 1991 e lire  600  milioni  per   l' anno 1992; nella denominazione  del  predetto  capitolo  1565  la locuzione &lt;&lt;  promossa dalla SPI  SpA   avente  finalità  di promozione  imprenditoriale,  di  fornitura  di  servizi  ed assistenza tecnica per favorire  la  cooperazione  economica con i paesi dell' Est  europeo   &gt;&gt;  viene  sostituita  dalla locuzione &lt;&lt;  Seed  SpA    &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari a favore di enti locali,loro consorzi ed altri enti pubblicioperanti nel territorio regionale</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura di disavanzi delle gestioni di servizi socio -assistenziali(programma 2.2.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  agli  enti   ed   istituzioni   locali   previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge  regionale  11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi e alle Associazioni previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8  luglio  1987,  n. 19, finanziamenti straordinari al  fine  di  contribuire  al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata  la spesa di lire 3.200 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18  -  programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969  (1.1.152.2.08.07)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Finanziamento straordinario agli enti ed istituzioni  locali previsti  dall' articolo  30,  settimo  comma,  della  legge regionale 11  agosto  1986,  n.  33,  ai  Consorzi  ed  alle Associazioni  previsti   dall' articolo   42   della   legge regionale 8 luglio  1987,  n.  19,  per  la   copertura  dei disavanzi  accertati  al  31  dicembre  1990   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  3.200 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi  su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia  del bilancio  da  cui  risulti  il  disavanzo,  alla   Direzione regionale dell' assistenza sociale.</p></p><a name="art43"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  43</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 133, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi che non comportano maggiori oneri</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Spese finanziate con mutui</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Autorizzazione di spese finanziate con mutuo(programmi 0.1.3., 1.1.2.  e 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3,  primo comma della legge regionale  27  dicembre  1986,  n.  60  è autorizzata la spesa  complessiva  di  lire  7.000  milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno  1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2323  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993,  il cui stanziamento viene, conseguentemente,  elevato  di  lire 7.000 milioni, suddivisi in ragione di  lire  5.000  milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  4,  primo comma, della legge regionale 3  settembre  1984,  n.  48,  e dall' articolo 10 della legge regionale 20 maggio  1985,  n. 22, è autorizzata  la  spesa  di  lire  2.500  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per   l' anno  1991  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria  2.1. - Sezione X - il capitolo  3711  (2.1.210.3.10.17.)  con  la denominazione   &lt;&lt;    Spese   per   la   realizzazione,    il completamento e l' ammodernamento di opere di viabilità  di interesse regionale finanziato con contrazione di mutuo  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n.  20,  così  come  integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16  agosto  1982,  n. 53, e dall' articolo 53  della  legge  regionale  11  maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 1152 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  5.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Alla copertura dell' onere complessivo di lire  14.500 milioni, suddiviso in ragione  di  lire  7.500  milioni  per l' anno 1991, lire 5.000 milioni per  l' anno  1992  e  lire 2.000 milioni per l' anno 1993  si  provvede  con  la  quota corrispondente delle riduzioni dei fondi globali iscritti al capitolo  8920  dello  stato  di  previsione   della   spesa precitato (Partite nn. 22 e 24 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) previste dalla tabella &lt;&lt;   D   &gt;&gt;,  di  cui all' articolo 5.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Spese finanziate con storni e rideterminazioni di spesa</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  45</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore agricolo(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5.  e 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  22  della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni  ed integrazioni, è autorizzata la spesa di  lire  150  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 150  milioni  fa  carico  al capitolo 6751 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  150 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dagli articoli 2 e  3  della legge  regionale  20  luglio  1967,  n.  16,  e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spese  di lire 300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 6470 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente,  elevato  di  lire  300 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  4,  primo comma, della legge regionale  23  agosto  1985,  n.  45,  è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 6587 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  200 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi   dell' articolo  4, commi 1 e 2, lettera a), della legge  8  novembre  1986,  n. 752, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire 120  milioni  fa  carico  al capitolo 6774 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente,  elevato  di  lire  120 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5,  comma  1, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19,  è autorizzata la spesa di lire 1.153 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 1.153 milioni fa carico  al capitolo 6336 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.153 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>12.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Per le finalità previste dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è  autorizzata la spesa di lire 12 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Il predetto onere di lire 12  milioni  fa  carico  al capitolo 6442 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene,  conseguentemente,  elevato  di  lire  12 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">15.</span> All' onere complessivo di lire 2.635 milioni previsto dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 si provvede come segue:<p style="text-align: justify;">a) per lire 1.300 milioni mediante storno dai capitoli  6588    e 6602 dello stato di previsione della spesa del bilancio    pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per    l' anno 1991,   dell' importo  di  lire  300  milioni  e,    rispettivamente, dell' importo  di  lire  1.000  milioni,    corrispondente alle quote non utilizzate al  31  dicembre    1990 e trasferite ai  sensi   dell' articolo  6,  secondo    comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10,  con    decreto dell' Assessore all' agricoltura  n.  22  del  24    gennaio 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 600 milioni mediante storno dai capitoli 6589  e    6591 dello stato di previsione della spesa  del  bilancio    pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per    l' anno 1991,   dell' importo  di  lire  200  milioni  e,    rispettivamente,   dell' importo  di  lire  400  milioni,    corrispondente alla quota, e,  rispettivamente,  a  parte    della  quota  non  utilizzata  al  31  dicembre  1990   e    trasferita ai sensi   dell' articolo  6,  secondo  comma,    della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto    dell' Assessore all' agricoltura n. 75  del  15  febbraio    1991;</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 735 milioni mediante storno di pari importo  dal    capitolo 6330 dello stato di previsione della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e   del    bilancio per l' anno 1991.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Teatri stabili di prosa(programma 2.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  In  conformità  alle  disposizioni  del  decreto  29 novembre 1990 del Ministro del turismo e  dello  spettacolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata  a  partecipare, in qualità di socio fondatore, in base ai nuovi statuti, al teatro  stabile  del Friuli - Venezia Giulia  ed  al  Teatro stabile sloveno di Trieste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Ai sensi   dell' articolo  2  del  precitato  decreto, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata  altresì   a conferire agli enti medesimi le somme  per  la  costituzione del fondo di dotazione.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità di cui al comma 2 è  autorizzato  il conferimento dell' importo di lire 150 milioni per il  fondo di  dotazione  del  Teatro  stabile  di  prosa  del   Friuli - Venezia Giulia, ed il conferimento di lire 100 milioni per il fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per l' anno 1991 sono istituiti - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VI - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 5601 (2.1.254.3.06.06) con la  denominazione  &lt;&lt;     Concorso  nella  costituzione  del  fondo  di   dotazione    dell' Ente autonomo  del  Teatro  stabile  di  prosa  del    Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in    termini di competenza, di lire 150 milioni  per   l' anno    1991;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 5602 (2.1.254.3.06.06) con la  denominazione  &lt;&lt;     Concorso nella costituzione del fondo  di  dotazione  del    Teatro  stabile  sloveno  di  Trieste    &gt;&gt;   e   con   lo    stanziamento, in  termini  di  competenza,  di  lire  100    milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Al predetto onere di lire 250 milioni, in  termini  di competenza, si provvede, mediante storno, di  pari  importo, dal capitolo 5574 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Gli oneri conseguenti all' applicazione dell' articolo 11 della legge regionale n. 68/81, come integrato dal  comma 3, fanno carico al capitolo 5574 dello stato  di  previsione precitato, che presenta sufficiente disponibilità.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera d), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p></p><a name="art47"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  47</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rideterminazione di spesa(programma 1.5.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La quota  di  lire  500  milioni  per   l' anno  1991, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, deve intendersi autorizzata per  l' anno  1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo  3866 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi per la ricostruzionee la rinascita delle zone terremotate</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Metanizzazione delle zone montane(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti  dall' articolo  3,  primo comma, lettera b) della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituita dall' articolo 1 della  legge  regionale 27  dicembre  1986,  n.  60,  ivi  compresi  gli  interventi effettuati ai sensi dell' articolo 25 della legge  regionale 31  ottobre  1986,  n.  46,  da   realizzarsi   nelle   zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 2661 dello stato  di  previsione  delle  spese  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  5.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nella denominazione del  precitato  capitolo  2661  la locuzione  &lt;&lt;    Contributi    &gt;&gt;   viene   sostituita   dalla locuzione &lt;&lt;  Spese e contributi  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per opere igienico - sanitariprogramma (4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  72  della legge regionale 1  febbraio  1991,  n.  4,  è  autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 3.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1991  al 2010.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo  di   lire   10.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1991 al 1993, fa carico al  capitolo  8723  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991,   il   cui stanziamento  viene  conseguentemente,   elevato   di   pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1994  al 2010 fanno carico ai corrispondenti  capitolo  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Rifinanziamento della legge regionale n. 35/87per lo sviluppo della montagna(programma 3.2.2, 3.3.2., 3.4.2.  e 3.4.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire  5.000  milioni  per  l' anno 1991  per  iniziative  da attuare nel settore dell' industria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  23 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  7357  (2.1.243.5.10.28)  con  la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  per  gli incentivi  agli  investimenti  delle   imprese   industriali ubicate nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  5.000  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni  per   l' anno  1991  per  iniziative  da attuare nel settore dell' artigianato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.4. - Sezione X - il  capitolo  8047  (2.1.243.5.10.23)  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi in conto capitale per incentivi agli  investimenti  delle  imprese  artigiane  ubicate   nei territori di cui  all' articolo  2,  comma  3,  della  legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per  l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dall' articolo 19 bis  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35,  come  inserito  con l' articolo 42, comma 1,  della  legge  regionale  9  luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno  1991, alla Rubrica  n.  25 -  programma  3.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8313   (2.1.243.3.10.25)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale per  incentivi agli investimenti  delle  imprese  commerciali  ubicate  nei territori di cui all' articolo 19 bis, comma 1, della  legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, inserito con   l' articolo 42 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29  &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste  dagli  articoli  18,  così come modificato dall' articolo 64 della  presente  legge,  e 38, comma 1, lettera a), della legge  regionale  31  ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8449   (2.1.243.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a società  ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione,  nei  territori  montani  delle  opere previste dall' articolo 2, primo comma,  lettera  a)  e  b), della legge regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  così  come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale  9  agosto 1967, n.  20   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  12  della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge  regionale  13  dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire  4.000  milioni per l' anno 1991, per gli incentivi agli investimenti  delle imprese  artigiane  da  realizzare   nelle   aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il  capitolo  8034  (2.1.235.3.10.23)  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti  all' Ente  per  lo  sviluppo dell' artigianato  per  la  concessione  di  contributi  una tantum in conto capitale  per  incentivi  agli  investimenti delle  imprese  artigianali  ubicate  nelle  aree   di   cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  53</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi per lo sviluppo industrialedelle zone montane(programma 3.2.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale  11   novembre   1965,   n.   24,   e   successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 1.000 milioni per   l' anno  1991,  per  iniziative  da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge  11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 7419 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore zootecnico(programma 3.1.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  16  della legge regionale 29  luglio  1976,  n.  35,  come  sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977,  n. 7,  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 6828 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene, conseguentemente, elevato di  lire  2.000 milioni per l' anno 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' onere complessivo  di  lire  22.000  milioni  per l' anno 1991, previsto dagli articoli 49, 51, 52, 53 e 54 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal  capitolo 8961 &lt;&lt;  Fondo  di  solidarietà  per  la  ricostruzione,  lo sviluppo economico e  sociale  e  la  rinascita  del  Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt; dello stato di previsione  precitato  il cui  importo  corrisponde  a  parte  della  quota  di   lire 133.315.910.290  non  utilizzata  al  31  dicembre  1990   e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle finanze n. 15 del 19 febbraio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Relativamente agli oneri previsti dall' articolo 50 si dispone quanto segue:<p style="text-align: justify;">a) all' onere complessivo di  lire  10.500  milioni  per  il    triennio 1991-1993, a quello annuo di lire 3.500  milioni    che ne deriverà per gli anni dal 1994  al  1996,  e  dal    1998 al 2002, e alla quota  di  lire  2.199  milioni  per    l' anno 1997, si provvede mediante prelevamento, di  pari    importo, dal capitolo 8960 &lt;&lt;  Fondo di  solidarietà  per    la ricostruzione, lo sviluppo economico e  sociale  e  la    rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito  con  i    contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato   &gt;&gt;    dello stato di previsione precitato;</p><p style="text-align: justify;">b) all' onere di lire 1.301 milioni  per   l' anno  1997  si    provvede con la cessazione, per pari  importo,  di  parte    del limite di impegno di lire 2.000  milioni  autorizzato    con l' articolo 11  della  legge  regionale  18  novembre    1987, n. 38;</p><p style="text-align: justify;">c) all' onere di lire 3.500 milioni annui dal 2003  al  2010    si provvede con la cessazione, per  lire  3.000  milioni,    del limite di pari importo autorizzato  con   l' articolo    146, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982,    n. 75, e per lire 500 milioni con la cessazione di  parte    del limite di impegno di lire 2.000  milioni  autorizzato    con l' articolo 148, primo comma, della legge regionale 1    settembre 1982, n. 75.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi statali</span></p><a name="art56"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  56</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 55, comma 5, L. R. 29/1996</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dei trasporti pubblici locali(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  58  della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41,  è  autorizzata  la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 4002 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene conseguentemente, elevato  di  lire  1.500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 1.500  milioni  si  provvede mediante storno di pari  importo  dal  capitolo  4001  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1991-1993  e  del  bilancio  per   l' anno  1991, corrispondente a parte della  quota  non  utilizzata  al  31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 6  e  11, ottavo comma  della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10 con decreto  dell' Assessore  alle  finanze  n.  11  del  13 febbraio 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Produzioni vitivinicole(programmi 3.1.4.  e 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata  la  spesa di lire 100 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 100  milioni  fa  carico  al capitolo 6540 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del  bilancio per     l' anno   1991,   il   cui    stanziamento    viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni  per   l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede, per lire 50 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6542, e per ulteriori 50 milioni  mediante  storno  di  pari importo dal capitolo 6765 dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del bilancio per l' anno 1991,  corrispondenti  alla  quota  non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai  sensi  degli articoli 6 e 11, ottavo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio  1982,  n.   10,   con   decreto     dell' Assessore all' agricoltura n. 34 del 31 gennaio 1991.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi in conto capitale a favoredelle imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.  48,  così  come  sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 30  luglio  1986,  n. 31, è autorizzata  la  spesa  di  lire  1.753  milioni  per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per   l' anno  1991,  è  istituito  alla  Rubrica   n.   24 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria  2.3. - Sezione X - il capitolo 8048 (2.1.235.3.10.23.) e  con  la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti  all' Ente  per  lo  sviluppo dell' artigianato  per  la  concessione  di  contributi  una tantum in  conto  capitale  per  investimenti  alle  imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra  le imprese artigiane ubicate nelle aree delle province di Udine e Pordenone non comprese in quelle indicate   nell' articolo 12, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive integrazioni  -  fondi  statali   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.753 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>  Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 1.600  milioni  mediante  prelevamento  di  pari    importo   dell' apposito  fondo  globale   iscritto   sul    capitolo 8920 dello stato di previsione della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e   del    bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 -   dell' elenco    n. 5 allegato ai bilanci medesimi),  corrispondente  alla    quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita  ai    sensi degli articoli 7 e 11, ottavo  comma,  della  legge    regionale  20  gennaio   1982,   n.   10,   con   decreto    dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;</p><p style="text-align: justify;">b) per  lire  153  milioni  mediante   l' iscrizione   della    maggiore entrata di pari importo accertata  sul  capitolo    479 dello stato di previsione dell' entrata  dei  bilanci    precitati,  in  relazione  alla   maggiore   assegnazione    disposta dallo Stato a valere  sui  fondi  stanziati  con    l' articolo 4, comma 1, della legge  5  luglio  1990,  n.    174.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi nel settore del turismo(programmi 3.4.4.  e 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  2,  primo comma, lettere a) e b),  della  legge  regionale  25  agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni,  è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8434 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, viene  conseguentemente  elevato  di lire  1.000 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3,  primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto  1965, n. 16,  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  8536  (2.1.238.3.10.24.)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a favore degli organismi dei  CAI,  di enti pubblici e di associazioni  per le opere di sistemazione speleologica  per  la  costruzione, l' acquisto ed il completamento delle attrezzature  e  degli impianti relativi alla ricettività sia interna che  esterna delle  cavità  naturali  di  interesse  turistico  -  fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di  competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  18  della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35,   così   come modificato dall' articolo 64, è  autorizzata  la  spesa  di lire 750 milioni per l' anno  1991  per  la  concessione  di contributi  in   conto   capitale   ai   soggetti   di   cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima  legge regionale n. 35/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  8447  (2.1.243.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale a società  ed associazioni   che   esercitano   attività   di   interesse turistico, per  la  realizzazione,  nei  territori  montani, delle opere previste dall' articolo 2, primo comma,  lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16,  così come sostituito dall' articolo 1  della  legge  regionale  9 agosto 1967, n. 20 - fondi statali  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 750 milioni  per   l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  18  della legge  regionale  31  ottobre  1987,  n.  35,   così   come modificato dall' articolo 64, è  autorizzata  la  spesa  di lire 500 milioni per l' anno  1991  per  la  concessione  di contributi  in   conto   capitale   ai   soggetti   di   cui all' articolo 38, comma 1, lettera b), della medesima  legge regionale n. 35/1987.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, alla Rubrica  n.  25  -  programma  3.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito   il  capitolo  8448  (2.1.232.3.10.24)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto  capitale  a  Province, Comuni,  Enti  provinciali  per  il  turismo,   Aziende   di promozione  turistica  ed  altri  enti   pubblici   per   la realizzazione, nei territori montani, delle  opere  previste dall' articolo 2, primo comma, lettera a) e b)  della  legge regionale 25 agosto  1965,  n.  16,  così  come  sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1967, n.  20 - fondi statali  &gt;&gt; e con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> All' onere complessivo di lire 2.500 milioni  previsto dai commi 1, 3, 5 e 7 si provvede mediante  prelevamento  di pari importo   dall' apposito  fondo  globale  iscritto  sul capitolo 8920 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato ai  bilanci  medesimi),  corrispondente   alla   quota   non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai  sensi  degli articoli 7 e 11, ottavo  comma,  della  legge  regionale  20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Altre norme finanziariecontabili e procedurali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ente regionale per la promozione e lo sviluppodell' agricoltura ( ERSA )<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  L' Ente  regionale  per la promozione e  lo  sviluppo dell' agricoltura ( ERSA ) è autorizzato  a  costituire  un fondo rischi, finalizzato    ad  assicurare  copertura  agli eventuali oneri  derivanti  dalla  concessione  di  garanzie fidejussorie ai sensi degli articoli 12 e 13, secondo comma, lettera c), della legge regionale 18 luglio 1967,  n. 15,  e successive     modificazioni     ed     integrazioni,    con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai  sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Costituiscono dotazione  del  fondo  rischi  le  somme erogate a tal fine dall' Amministrazione  regionale  nonché quelle messe a disposizione dall'   ERSA   per  le  medesime finalità, che all' entrata in vigore della  presente  legge risultino effettivamente destinate alle finalità  di cui al comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La dotazione del fondo può  essere  incrementata  con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari  da  parte  della Regione e dell' ERSA.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> L'   ERSA   è autorizzato a  destinare  i  fondi  non impegnati al 31 dicembre 1990  ed  al  medesimo  erogati  ai sensi  delle  seguenti  disposizioni  legislative,  per   lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi  della  legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive  modificazioni ed integrazioni:<p style="text-align: justify;">a) articolo 29 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;</p><p style="text-align: justify;">b) articolo 45, comma 1, della legge regionale  5  settembre    1989, n.  25,  ed  articolo  30,  comma  3,  della  legge    regionale 9 luglio 1990, n. 29;</p><p style="text-align: justify;">c) articolo 21, nono comma, della legge regionale 11  agosto    1986, n. 33, ed articolo 25,  terzo  comma,  della  legge    regionale 28 gennaio 1987, n. 3.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 4 da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 82, L. R. 20/2015</p></p><a name="art62"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  62</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 20/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari alle Comunità montane</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere ed erogare il finanziamento straordinario disposto ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29  dicembre 1990, n. 58, per l' anno 1991, per le  finalità  e  con  le modalità ivi previste.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 18della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 18, comma 1, della  legge  regionale  31 ottobre 1987, n. 35, la locuzione &lt;&lt;  di alberghi e complessi ricettivi complementari  &gt;&gt; è sostituita dalla locuzione  &lt;&lt;  delle opere previste dall' articolo 2, primo comma,  lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965,  n.  16,  come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale  9  agosto 1967, n. 20  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Conseguentemente,  nelle  denominazioni  dei  capitoli 8439 e 8440  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per l' anno 1991, la locuzione &lt;&lt;  di  alberghi  e  complessi ricettivi   complementari    &gt;&gt;   viene   sostituita    dalla locuzione &lt;&lt;  delle opere previste  dall' articolo  2,  primo comma, lettere a) e b) della legge regionale 25 agosto 1965, n.  16,  come  sostituito   dall' articolo  1  della   legge regionale 9 agosto 1967, n. 20  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 3 della legge regionale n. 24/1988</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 3, comma  2,  della  legge  regionale  2 maggio 1988, n. 24, dopo la locuzione &lt;&lt;  per  azioni   &gt;&gt;  è inserita  la  locuzione:  &lt;&lt;   ovvero  a  conferire,  in  via anticipata, somme destinate a  futuri  aumenti  di  capitale sociale della medesima società  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interpretazione autentica dell' articolo 96 dellalegge regionale 1 settembre 1982, n. 75</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo 96, secondo comma, della legge regionale 1  settembre  1982,  n. 75, come aggiunto dall' articolo 40 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, la maggiorazione del 5 per  cento  viene computata sulle somme da restituire una sola  volta,  e  non anno per anno.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 24 dellalegge regionale 1 febbraio 1991, n. 4</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Al capitolo 5196 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1991-1993  e  del bilancio  per   l' anno  1991,  la  locuzione  &lt;&lt;   e   delle istituzioni private a carattere culturale  e  assistenziale, per la realizzazione di residenze, pensionati e  case  dello studente   destinati     all' accoglimento    di    studenti universitari  &gt;&gt; è sostituita dalla  locuzione  &lt;&lt;   e  delle istituzioni pubbliche e  private  a  carattere  culturale  o assistenziale, per la realizzazione, la  ristrutturazione  e l' adeguamento  alle  vigenti   norme   di   sicurezza,   di residenze,  pensionati  e  case  dello  studenti   destinati all' accoglimento di studenti universitari  &gt;&gt;.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Garanzia fidejussoria all' Ente regionale teatrale<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere garanzie fidejussorie, fino  alla  concorrenza  di lire 1.000 milioni, sui mutui che l' Ente regionale teatrale assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La concessione della garanzia di cui  al  comma  1  è disposta con delibera della  Giunta  regionale  su  proposta dell' Assessore alle finanze.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> la domanda per  la  concessione  della  garanzia  deve essere corredata della delibera esecutiva, con cui   l' Ente dispone    l' assunzione   del   prestito   o   il   ricorso all' anticipazione e  nella  quale  deve  essere  dichiarata motivatamente  l' impossibilità   dell' Ente  a  presentare propria  idonea  garanzia,  e     dell' atto   di   adesione dell' istituto mutante.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> In caso di inadempienza dell' Ente regionale teatrale, l' Assessore alle finanze è  autorizzato  a  prelevare  dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di  spettanza  di quest' ultimo, un importo pari  alle  somme  corrisposte  in forza delle garanzie prestate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Gli eventuali oneri derivanti  dall' applicazione  del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 44, L. R. 1/2003</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Partecipazione al Cinsedo</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Al fine di uniformare la partecipazione della  Regione Friuli - Venezia Giulia al Centro interregionale di studi  e documentazioni - (Cinsedo), con sede in Roma, a quella delle altre Regioni  italiane,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a corrispondere il contributo  annuale  previsto dall' articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1983,  n. 79, a titolo di quota associativa.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1,  nella denominazione del capitolo 225  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, la locuzione  &lt;&lt;  Contributo annuale a favore del  &gt;&gt; viene sostituita dalla locuzione  &lt;&lt;  Quota associativa annuale al  &gt;&gt;.</p></p><a name="art70"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  70</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dei termini previsti dallalegge regionale n. 44/1987</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per i finanziamenti da concedersi per l' anno 1991, il termine di cui all' articolo  4  della  legge  regionale  14 dicembre 1987, n. 44  è fissato a 30 giorni   dall' entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Entrata in vigore</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>