Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
TITOLO IV
 Altre norme finanziarie
contabili e procedurali
Art. 61
2. Costituiscono dotazione del fondo rischi le somme erogate a tal fine dall' Amministrazione regionale nonché quelle messe a disposizione dall' ERSA per le medesime finalità, che all' entrata in vigore della presente legge risultino effettivamente destinate alle finalità di cui al comma 1.
3. La dotazione del fondo può essere incrementata con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari da parte della Regione e dell' ERSA.
4. L' ERSA è autorizzato a destinare i fondi non impegnati al 31 dicembre 1990 ed al medesimo erogati ai sensi delle seguenti disposizioni legislative, per lo svolgimento dei compiti istituzionali ai sensi della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) articolo 29 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;
b) articolo 45, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed articolo 30, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;
c) articolo 21, nono comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ed articolo 25, terzo comma, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3.

Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 138, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 82, L. R. 20/2015
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, L. R. 20/1992
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 65
1. All' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, dopo la locuzione << per azioni >> è inserita la locuzione: << ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società >>.
Art. 70

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010