Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
CAPO II
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 25
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2, 2.3.3. e 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1991 e lire 300 milioni per l' anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5195 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell' associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >> con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della casa dello studente medesima e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1991 e lire 300 milioni per l' anno 1992.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5587 (2.1.162.5.06.06) con la denominazione << Sovvenzione annua alla << Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze >>, con sede in Trieste, per l' istituzione e l' attività del << Museo internazionale dell' immaginario scientifico >> di Trieste e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5587 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
14. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L' erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 15.
16. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
18. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5586 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
2 Parole sostituite al comma 15 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
3 Parole sostituite al comma 17 da art. 17, comma 1, L. R. 51/1991
4 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999
5 Comma 8 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999
6 Comma 9 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 4/1999