Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 59
 Contributi in conto capitale a favore
delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
3. Al predetto onere di lire 1.753 milioni si provvede:
a) per lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dell' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 62 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi degli articoli 7 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 17 del 20 febbraio 1991;
b) per lire 153 milioni mediante l' iscrizione della maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 479 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, in relazione alla maggiore assegnazione disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 4, comma 1, della legge 5 luglio 1990, n. 174.