Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 45
 Interventi nel settore agricolo
(programmi 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5. e 3.1.7.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 22 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalitā previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spese di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6470 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1991.
6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1991.
8. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 120 milioni per l' anno 1991.
10. Il predetto onere di lire 1.153 milioni fa carico al capitolo 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.153 milioni per l' anno 1991.
14. Il predetto onere di lire 12 milioni fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 12 milioni per l' anno 1991.
15. All' onere complessivo di lire 2.635 milioni previsto dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 si provvede come segue:
a) per lire 1.300 milioni mediante storno dai capitoli 6588 e 6602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 300 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1990 e trasferite ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 22 del 24 gennaio 1991;
b) per lire 600 milioni mediante storno dai capitoli 6589 e 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, dell' importo di lire 200 milioni e, rispettivamente, dell' importo di lire 400 milioni, corrispondente alla quota, e, rispettivamente, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 75 del 15 febbraio 1991;
c) per lire 735 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.

Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010