Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 42
 Copertura di disavanzi delle gestioni di servizi socio -
assistenziali
(programma 2.2.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ed istituzioni locali previsti dall' articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi e alle Associazioni previsti dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l' anno 1991.
4. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.