Art. 42
Copertura di disavanzi delle gestioni di servizi socio -
assistenziali
(programma 2.2.4.)
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l' anno 1991.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4969 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamento straordinario agli enti ed istituzioni locali previsti dall'
articolo 30, settimo comma, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, ai Consorzi ed alle Associazioni previsti dall'
articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1990 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.200 milioni per l' anno 1991.
4. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale.