Legge regionale 06 settembre 1991, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 40
1. Per le finalitā previste dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, ivi compresa l' acquisizione di quote di controllo in societā di capitale che, direttamente o a mezzo di societā controllate, svolgano attivitā analoghe o complementari all' oggetto sociale della Promotur, o attivitā comunque connesse al settore turistico, nell' ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia, č autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
3. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
5. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Nella denominazione del predetto capitolo 1566, dopo la locuzione << da discesa >> viene aggiunta la locuzione << e per l' acquisizione di quote di controllo in societā di capitali che, direttamente o a mezzo di societā controllate, svolgano attivitā analoghe o complementari all' oggetto sociale della Promotur, o attivitā comunque connesse al settore turistico, nell' ambito dei poli di sviluppo turistico montano del Friuli - Venezia Giulia >>.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.